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02/02/2024; Adeguamento indennizzi in base ISTAT anno 2024 legge 210/92 tabella A art. 834.

15/08/2023; Covid: l'autopsia conferma la correlazione tra vaccino e miocardite

La conferma della correlazione tra miocardite e la vaccinazione anti-Covid è stata data da una revisione sistematica di esami autoptici

di Valeria Branca 15 Ago 2023 | 19:04

vaccini Covid-19 sono stati associati alla miocardite che in alcune circostanze possono risultare fatali. 

Questa revisione sistematica mira a indagare i potenziali collegamenti causali tra i vaccini Covid-19 e la morte per miocardite utilizzando l’analisi post-mortem. Lo studio è una revisione sistematica di tutti i rapporti pubblicati di autopsia riguardanti la miocardite correlata alla vaccinazione Covid-19 fino al 3 luglio 2023. 

Tutti gli studi autoptici che includono la miocardite causata dal vaccino Covid-19 come possibile causa di morte sono stati inclusi, senza imporre alcuna ulteriori restrizioni.

La causalità in ciascun caso è stata determinata da tre revisori indipendenti con esperienza e competenza in patologia cardiaca.

 Inizialmente gli esperti hanno identificato 1.691 studi e, dopo lo screening per i nostri criteri di inclusione, hanno incluso 14 documenti che contenevano 28 casi di autopsia. Il sistema cardiovascolare è stato l’unico sistema di organi interessati in 26 casi.

In 2 casi, la miocardite è stata caratterizzata come conseguenza della sindrome infiammatoria multisistemica (MIS). Il numero medio di giorni dall’ultima vaccinazione Covid-19 fino alla morte è stato rispettivamente di 6,2 e 3 giorni.

La miocardite indotta da vaccino Covid-19

La maggior parte dei decessi si è verificata entro una settimana dall’ultima iniezione. Gli esperti hanno stabilito che tutti i 28 decessi erano causalmente collegati alla vaccinazione Covid-19 mediante il giudizio indipendente.

La relazione temporale, mediante l’osservazione interna ed esterna tra i casi in questa revisione sui casi di miocardite indotta da vaccino Covid-19, i suoi meccanismi patobiologici e la relativa morte in eccesso, confermati da esami di autopsia, e l’applicazione dei criteri di Bradford Hill a l’epidemiologia complessiva della miocardite da vaccino, suggerisce che esiste un’alta probabilità di un nesso causale tra i vaccini Covid-19 e la morte per sospetta miocardite nei casi in cui si è verificata una morte improvvisa e inaspettata in una persona vaccinata.

È necessaria un’indagine urgente ai fini della stratificazione e mitigazione del rischio con l’obiettivo di ridurre l’incidenza nella popolazione di miocardite fatale indotta da vaccino Covid-19.

21/03/2023; Invalidità civile: semplificazioni e novità in arrivo dall'INPS

Si chiama “valutazione agli atti” e consente di accelerare il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile prevedendo che le commissioni mediche titolate a svolgere l’accertamento sanitario possano definire i verbali senza sottoporre il soggetto a visita diretta, ma solo sulla base della documentazione sanitaria prodotta. E' una novità procedurale introdotta dal 2020, a cui l'INPS sta dando attuazione con la progressiva implementazione dei servizi dedicati. Ora, con il messaggio n. 1060 del 17 marzo 2023, l'Istituto fornisce gli ultimi aggiornamenti, annunciando l'arrivo di altre semplificazioni. Invalidità civile: documentazione sanitaria e visita medica Il legislatore (articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha stabilito che, nell'ambito del procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile:

1) i verbali, sia di prima istanza che di revisione, possano essere definiti dalle commissioni mediche sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente purché la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva;

2) in caso contrario, qualora i documenti forniti non consentano una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento sia tenuta a convocare la persona a visita diretta. Invalidità civile: valutazione agli atti Con il messaggio n. 1060 del 17 marzo 2023, l'INPS fa presente che, nonostante le difficoltà incontrate durante il periodo emergenziale, la semplificazione introdotta dal legislatore per l'accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap è già una realtà.

Oggi infatti la valutazione agli atti è immediatamente applicabile:

• per tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC);

• per le revisioni sanitarie ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La produzione degli atti:

può essere richiesta dalla commissione medica ad integrazione della documentazione allegata alla domanda di prestazione assistenziale;

• può avvenire su iniziativa dell’interessato direttamente ovvero tramite il medico certificatore o il Patronato che lo assiste.

La documentazione può essere allegata sul sito www.inps.it, accedendo preventivamente all’area personale tramite SPID almeno di livello 2, CIE e CNS.

Invalidità civile: quando è necessaria la visita medica

La valutazione agli atti, sottolinea l'Istituto, va incentivata e operata tutte le volte in cui la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva sulla base dei documenti.

Non è possibile una valutazione obiettiva solo quando i documenti non sono sufficienti per redigere il verbale. In buona sostanza, la commissione medica di accertamento sarà tenuta a convocare la persona a visita diretta in tutti i casi in cui i documenti forniti non consentiranno di definire un chiaro quadro clinico invalidante.

NOTA BENE: L'INPS ricorda che il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico e fa fede sino a querela di falso. o. Pertanto gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri.

Il verbale redatto in sede di visita dalla commissione deve dare evidenza dei documenti prodotti dall’istante e degli elementi acquisiti in sede di visita, non desumibili dagli atti trasmessi, in base al quale è stato espresso il giudizio medico–legale.

ATTENZIONE: : La rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomofunzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale.

Invalidità civile: servizi dedicati e novità in arrivo

L'INPS ricorda tutte le funzionalità del “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”, realizzato nell'ambito del progetto PNRR.

Il predetto servizio consente a cittadini, medico certificatore e Patronato:

• di allegare la documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria” in fase di presentazione di una nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento;

• di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda con la nuova voce di menu “Allegazione documentazione sanitaria”.

Queste, sottolinea l'Istituto, restano le uniche modalità di trasmissione della documentazione sanitaria. a. Non sarà presa in considerazione la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC.

Infine, una novità in arrivo. Si tratta di una nuova funzionalità, che sarà illustrata in un messaggio di prossima pubblicazione e che, tramite l'INPS, consentirà alle commissioni mediche delle ASL di visualizzare la documentazione sanitaria allegata e, ove possibile, di definire i verbali agli atti.

08/03/2023; ERA STATO SOLLEVATO CONFLITTO PER IL CASO DI UNA BIMBA DANNEGGIATA DA...

(DA IL FATTO QUOTIDIANO)

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/08/vaccini-la-consulta-sullindennizzo-incostituzionale-la-norma-che-fa-decadere-dopo-3-anni-il-termine-per-chiederlo/7089564/

24/02/2023; TUMORI, QUALI SONO I MIGLIORI OSPEDALI PER LE CURE? LA NUOVA MAPPA ITALIAN...

(DA IL MESSAGERO)

https://www.ilmessagero.it/schede/tumori_migliori_ospedali_quali_sono_mappa_e_classifica-7251166.html

22/02/2023; ANSA REGIONALE 19/02/2013 SALUTE: MATTEOLI (PDL),

RIPRISTINARE RISARCIMENTI EMOTRASFUSI

 

18/02/2023; Dall'ufficio ISTAT (sperando siano definitive) le nuove tabelle legge 210/92 tabella A art. 834

09/11/2022; T.I.P. TASSO PROGRAMMATO ANNO 2023 (gli importi tabella A art. 834 per fine febbraio 2023)

29/10/2022; ESONERO CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA legge 210/92

In riferimento alla richiesta sottoriportata si rappresenta che la procedura cui si fa riferimento è di competenza del MEF - Tesoreria generale dello Stato.
A quel che consta all'Ufficio, comunque, la tesoreria non lo richiede da anni e che tale invio è solo una prassi che gli interessati continuano a seguire, senza per altro che l'omessa dichiarazione produca alcun tipo di effetto.

Pertanto, per chiarire ogni dubbio, l'interlocutore istituzionale è la Tesoreria Generale che saprà certamente dare risposte in merito.

Cordiali saluti.

Giulia Giordano.

Ministero della Salute 
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure
UFF. 4 - Indennizzi L210/92
Pec: dgvesc@postacert.sanita.it

----- Messaggio originale -----
Da: "Segreteria DGVESC" <segr.dgvesc@sanita.it>
A: "Giordano Giulia" <g.giordano@sanita.it>
Inviato: Mercoledì, 26 ottobre 2022 10:26:31
Oggetto: Fwd: ESONERO CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA Legge 210/92

Si inoltra per quanto di competenza

Segreteria del Direttore generale

Ministero della salute
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
tel. +39 06 59943007
email: [ mailto:segr.dgvesc@sanita.it | segr.dgvesc@sanita.it ]
pec: [ mailto:dgvesc@postacert.sanita.it | dgvesc@postacert.sanita.it ]
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

 

23/07/2022; Da AMEV Firenze, Avv. STANCA Marcello:

Informiamo i danneggiati da vaccinazione ed i danneggiati da emotrasfusione che  lo scioglimento delle Camere Parlamentari non consentirà l'approvazione delle proposte di legge che  erano state assegnate alla Commissione Affari Sociali.

Fortunatamente la Corte di Cassazione aveva trasmesso  alla Corte Costituzionale la richiesta di abolizione della decadenza dalle domande ex legge 210/1992 e, di conseguenza,  la dichiarazione di imprescrittibilità del diritto ad ottenere il vitalizio previsto dalla legge 210/1992, a favore dei danneggiati da vaccinazione e trasfusione.

La Corte Costituzionale è stata investita del potere di intervenire sulla legge 210/1992, e potrà sostiuirsi al Parlamento disciolto per sancire la definitiva riapertura della finestra tempora, con effetto retroattivo, a partire dal marzo 1995 ( data della decadenza illegittima) fino ai giorni nostri, e per il futuro.

Il Presidente AMEV ha ritenuto opportuno ed importante intervenire nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, per sostenere la richiesta della Corte di Cassazione di annullare la decadenza fissata dalla legge ingiusta, allegando la prova delle iniziative parlamentari pendenti, e deducendo le ragioni di urgenza per l'accoglimento della eccezione di illegittimità costituzionale.

Alla data odierna abbiamo preso atto che nessun' altra Associazione è intervenuta, (e non potrà intervenire)  nel giudizio di costituzionalità nel termine dei 20 giorni previsti dalle norme processuali.

Per questo motivo l'AMEV offre alle altre Associazioni di tutela dei danneggiati da vaccinazione e trasfusione, per depositare contributi di riflessione, o documenti che possano sostenere le ragioni di incostituzionalità del termine di decadenza.

Invitiamo le Associazioni a trasmettere i loro contributi all'indirizzo email dell'Associazione (amevfirenze@gmail.com), che ci impegniamo a depositare sotto forma di memorie integrative per la discussione nel mese di settembre dopo l'insediamento del nuovo Parlamento.

Porgiamo i nostri saluti ai soci AMEV ed auguriamo buone vacanze a tutti coloro che vorranno rinnovare la fiducia nell'operato presente e futuro dell'AMEV , sia in Parlamento che nelle aule di Giustizia per ripetere ad alta voce che i danni da vaccinazione etrasfusione non si devono prescrivere, mai !

Confidando nel sostegno di tutti, anche con e-mail dirette al nuovo Parlameto (dal 1 ottobre in poi), speriamo di poter fare fronte comune, e mostrarci uniti nel giorno della discussione del giudizio in Corte Costituzionale fissato  per il prossimo 23 gennaio 2023  a Roma.

 

23/04/2022; SENTENZA:

L’INOPERATIVITÀ DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO NEL DANNO DA EMOTRASFUSIONI SE L’AMMINISTRAZIONE NON PROVA LE SOMME EFFETTIVAMENTE PERCEPITE.

Un’altra grande vittoria per lo studio Lana Lagostena Bassi Rosi.

Con sentenza n. 12388/22, pubblicata in data 15 aprile 2022, la Corte di Cassazione nel confermare la natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno, ribadisce la necessità a che venga provato nello specifico l’ammontare preciso della somma per lo scomputo dal risarcimento del danno.
Il caso di specie vede la ricorrente agire dinanzi al Tribunale di Napoli contro il Ministero della Salute per ottenere un risarcimento a seguito di danni subiti, derivanti da emotrasfusioni di sangue infetto.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando il Ministero.

Quest’ultimo proponeva appello, sostenendo che alla somma prevista a titolo di risarcimento del danno si sarebbe dovuto decurtare quanto percepito a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210/1992, poiché parte ricorrente aveva allegato in primo grado l’accoglimento dell’istanza per il riconoscimento del suddetto beneficio.

La Corte di appello accoglieva l’impugnazione del Ministero decurtando di un terzo l’importo risarcitorio

Gli Avvocati dello studio Lana Lagostena Bassi Rosi, proponevano, dunque, ricorso in Cassazione asserendo che non potesse operare la decurtazione dell’indennizzo sulla mera scorta dell’accoglimento della domanda e che la Pubblica Amministrazione non aveva adempiuto all’onere probatorio. Il responso, infatti, pur costituendo il presupposto per dar luogo ai benefici di cui alla legge 210/92, non dimostra l’effettiva erogazione a favore dell’interessata.

Gli ermellini nell’accogliere il motivo di ricorso hanno cassato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli, disponendo la non operatività della decurtazione tra quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno e quanto percepito a titolo di indennizzo.

 

03/04/2022; LA REGIONE RISPONDE SUGLI INDENNIZZI MENSILI .....

25/02/2022: IMPORTI ANNO 2022 LEGGE 210/92;

 

 

12/02/2022: DANNI PERMANENTI RISARCITI ANCHE SE IL VACCINO NON E' OBBLIGATORIO -

DAL SOLE 24 ORE;

È già in vigore l’estensione dell’indennizzo anche ai casi in cui la vaccinazione è solo raccomandata: diminuisce il peso del consenso informato.

di Maurizio Hazan.

Mentre agli ultracinquantenni restavano solo quattro giorni per adeguarsi all’obbligo di vaccinazione anti Covid, venerdì scorso il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha introdotto a sorpresa un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo. Un ulteriore tassello del già complesso quadro sull’informazione da dare a chi sta per sottoporsi all’inoculazione per ottenere il suo consenso.

La novità del Sostegni-ter

L’articolo 20 del Dl 4/2022 stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente «a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata». Quella obbligatoria non è menzionata, perché già inclusa nel perimetro della legge 210/1992.

L’ampliamento della platea potrebbe essere un modello da estendere a tutti i casi di alea terapeutica e mira alla deflazione del contenzioso: per chiedere il sussidio occorre rinunciare a eventuali azioni risarcitorie fondate sull’accertamento di vere e proprie responsabilità civili.

Il consenso informato

Tanto più che l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni (Dl 1/2022) ha innescato reazioni assai più vivaci delle precedenti tornate anti Covid (come quelle per i sanitari). Al di là del bilanciamento tra libertà individuali e tutela della salute pubblica, c’è bisogno di chiarezza sulle responsabilità connesse a possibili eventi avversi derivanti dall’assunzione obbligatoria del farmaco. Responsabilità che, a detta di molti, vanno poste in carico allo Stato e invece sarebbero escluse dall’effetto liberatorio della firma del modulo di consenso informato. Così c’è chi ha chiesto la revisione del modulo.

Un errore, perché:

- nei trattamenti sanitari obbligatori il consenso non è dovuto, in quanto non c’è possibilità di scelta;

- resta pieno il diritto di essere informati sul tipo di trattamento e le sue possibili complicanze; e comunque va compilato il questionario anamnestico indispensabile a valutare se ci sono «specifiche condizioni cliniche» in presenza delle quali la vaccinazione può essere omessa o differita (articolo 4-quater, comma 2 del Dl 44/2021);

- fuori dai trattamenti obbligatori, il consenso serve ad attestare che si è ricevuta informazione adeguata per valutare pro e contro e decidere liberamente; ciò non vuol dire affatto che il consenso equivale a esonero di responsabilità, essendo semmai la presa d’atto di un’alea correlata a un’attività di cura, che non basta a fondare un giudizio di colpa;

tale alea rimane dunque in capo a chi presta il consenso, ma non se c’è un trattamento obbligatorio.

Sotto quest’ultimo profilo, la Corte costituzionale (sentenza 5/2018) ha affermato che l’imposizione dell’obbligo, oltre che volta a preservare lo stato di salute altrui, deve esser tale da non incidere negativamente sulla salute di chi è obbligato, salvo per le sole conseguenze che appaiano normali e, quindi, tollerabili.

Va dunque prevista un’equa indennità per chi riporti danni seri a seguito di vaccino obbligatorio. Perciò le leggi 210/1992 e 229/2005 prevedono già indennità per danni psicofisici permanenti da vaccinazioni obbligatorie.

Rimane ferma la possibilità di una più ampia tutela risarcitoria, laddove si possa dare la (difficile) prova che il danno sia imputabile a una condotta colposa del vaccinatore, del ministero della Salute o di altri potenziali responsabili nel processo di produzione del farmaco.

Consenso senza obbligo

L’impressione è, dunque, che su tali temi regni troppa confusione. Lo attesta il fatto che, nella prassi, si continua a richiedere il consenso per i vaccini anti Covid anche quando sono obbligatori.

Per quelli non obbligatori, la critica si è spostata sul fatto che il consenso, che qui resta necessario, non sarebbe affatto libero ma figlio di un obbligo di fatto, indotto dall’esigenza di ottenere il green pass. La tesi non persuade: in una campagna vaccinale sostenuta da così forti istanze di tutela pubblica, le ragioni individuali possono sfumare.

Ma, proprio per il superiore interesse generale che sostiene tali vaccini, “spinti” dalle regole sul green pass, si ritiene che la tutela vada comunque accordata anche in assenza di vero e proprio obbligo vaccinale. In questo senso si è più volte espressa la Consulta, ritenendo che gli indennizzi della legge 210/1992 vadano riconosciuti anche per gli eventi avversi derivati da vaccinazioni «raccomandate» dall’autorità sanitaria italiana, perché la ratio è la stessa.

Di qui l’aggiunta apportata all’articolo 20 del Dl 4/2022, spinta dalla straordinaria ribalta (anche) mediatica dei vaccini anti Covid, per placare le polemiche di un’opinione pubblica non sempre correttamente informata.

 

03/02/2022: CHE LOTTA PER AVERE LE RIVALUTAZIONI DEGLI INDENNIZZI 210/92.

10/01/2022: ADEGUAMENTO INDENNIZZI ex L. 210/92, il Ministero della Salute risponde.

Gent. ma Anadma,

la rivalutazione al tasso T.I.P. degli indennizzi ex Legge 210/92 è a valere da gennaio 2022, per tanto sarà corrisposta a partire dal bimestrale posticipato di gennaio-febbraio 2022.

Le tabelle sono già state comunicate alle regioni, competenti per la liquidazione degli indennizzi.

Cordiali saluti

Giulia Giordano

04/12/2021: MINISTERO DELLA SALUTE, L. 229/05/244, decreto de7/6/2021 inerente i calcoli per le rivalutazioni degli ultimi 10. Dal nostro amico Marco Gaudenzi.

26/11/2021: Adeguamenti e Rivalutazioni;

 

26/11/2021: Pratiche esaminate dal Ministro Salute Ufficio 4°;

 

28/10/2021: Risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante in favore degli eredi di soggetto danneggiato da trasfusioni_ dal Tribunale di Milano finalmente una condanna esemplare per il Ministero della Salute - Studio Legale Simon

 

06/10/2021: Transazioni per i danneggiati da sangue infetto: il Consiglio di Stato traccia definitivamente la strada. Se non c’è preclusione normativa il Ministero non può rifiutarsi di transare;

Con una importante ordinanza pubblicata lo scorso 29 settembre (la n. 5361/2021) la terza sezione del Consiglio di Stato è tornata ad occuparsi dell’annosa questione delle transazioni.

Dopo la pubblicazione delle sentenze n. 3376, 3533, 3698 e 5191, tutte favorevoli alle ragioni dei danneggiati nostri assistiti, questa volta si discuteva della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza con la quale il TAR Calabria, annullando l’esclusione dalla successiva fase di stipula della transazione, aveva ordinato al Ministero della Salute di riesaminare la posizione di un danneggiato assistito dallo studio.

L’Amministrazione, non paga della durata ultradecennale della procedura transattiva, aveva richiesto un provvedimento urgente lamentando il rischio di non essere altrimenti libero di determinarsi, non potendo in particolare escludere il danneggiato in base alla maturata prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno.
Trancianti le conclusioni dei giudici di Palazzo Spada, che riportiamo integralmente:

“-L’appellante, affetto da thalassemia major e da HCV, infezione contratta a causa di trasfusioni di sangue non adeguatamente controllate, spiegava intervento adesivo nel giudizio risarcitorio promosso avanti al Tribunale di Roma da numerosi soggetti, anch’essi danneggiati da trasfusioni di sangue infetto;

-In data 27.11.2009, dopo numerosi rinvii in vista di possibili soluzioni transattive, l’interessato chiedeva di aderire alla transazione dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art.33 della l. 22.11.2007, n.222, nonché dell’art.2, cc.361-365, della l. 24.12.2007, n.244;

-Nelle more della decisione sulla sua domanda, il TAR del Lazio. ……. ordinava al Ministero “di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sulle domande di adesione alla transazione presentate dai ricorrenti entro 90 giorni”;

-Nel frattempo, il Tribunale di Roma …….. accertava il diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;

-Proseguendo il ritardo nella definizione procedure risarcitorie la CEDU con la sentenza del 14.01.2016, sanciva l’obbligo dello Stato italiano di concludere le procedure entro il 31.12.2017;

-Il Ministero ……….rispondeva che “che la domanda di adesione alla procedura transattiva indicata in oggetto non può essere accolta, in quanto risulta decorso il termine di cui all’art.5 comma 1 lettera a) del D.M. 4 maggio 2012”;

– Il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, accoglieva infine il proposto ricorso con l’appellata sentenza , che appare immune dalle censure dedotte dal Ministero appellante;

-In particolare le medesime censure sono già state respinte in relazione a numerosi analoghi contenziosi, avendo il Consiglio di Stato statuito che “nonostante la specificità dei due procedimenti, quello diretto al risarcimento del danno e quello relativo all’ammissione alla transazione, rientranti nell’ambito di giurisdizioni diverse, nondimeno sussiste un evidente collegamento tra i due procedimenti” e che, “sebbene sia condivisibile, in astratto, il principio secondo cui la transazione costituisce una scelta e non un obbligo per la P.A., nondimeno tale principio va considerato alla luce della peculiarità della presente controversia; la vicenda dei danni derivanti da emotrasfusione o da emoderivati ha interessato una moltitudine di persone ed è stata causata dalla previsione, da parte del Ministero dalla Salute, di misure rivelatesi inadeguate ad evitare il rischio di contagio: il legislatore ha chiaramente espresso la volontà di definire in via transattiva questo genere di controversie, anziché portarle avanti per anni dinanzi ai Tribunali, con la conseguenza che l’Amministrazione non può liberamente decidere se avvalersi di tale strumento, essendo tenuta a verificare caso per caso se sussistono i presupposti previsti dalla legge per farvi ricorso, potendo esimersi dal ricorrervi solo quando sussista una preclusione normativa

(Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2021, n. 3698);
-L’appello deve pertanto essere respinto, conseguendone la piena esecutività della sentenza appellata;

– Alla luce del descritto andamento del contenzioso in esame e delle pregresse considerazioni le spese devono essere addebitate al Ministero appellante nella misura liquidata in dispositivo; P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 7477/2021).
Condanna il Ministero appellante alle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 8.000,00 (ottomila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge”

Detto in parole più semplici, fuori dai casi in cui è stato lo stesso legislatore, con le leggi nn.222 e 244/2007 ad escludere la possibilità di transare, il Ministero della Salute, con propri provvedimenti e/o comportamenti, non poteva arbitrariamente negare l’accesso alla transazione.

La soddisfazione per l’ennesimo risultato favorevole ottenuto in favore di chi ha scelto di andare sino in fondo e per l’integrale condivisione, da parte dei giudici amministrativi, delle nostre argomentazioni difensive, volte a dare un senso logico a quanto stabilito dal legislatore ormai quasi 15 anni fa, si mescola al rammarico rappresentato dal fatto che, qualora tali ripetute prese di posizione della magistratura amministrativa fossero intervenute qualche anno prima, verosimilmente diverse sarebbero state le scelte di molti danneggiati, che non si sarebbero accontentati della c.d. equa riparazione, ma sarebbero andati oltre.

https://www.studiolegalelazzarini.it/2021/10/transazioni-per-i-danneggiati-da-sangue-infetto-il-consiglio-di-stato-traccia-definitivamente-la-strada-se-non-ce-preclusione-normativa-il-ministero-non-puo-rifiutarsi-di-transare/

 

18/06/2021: Con ricorso introdotto nel novembre 2020 lo Studio Lana Lagostena Bassi Rosi ha agito dinanzi al TAR – Lazio, avverso il silenzio della pubblica amministrazione;

In particolare, dopo la domanda di adesione ad una procedura transattiva per danni subiti dai ricorrenti a seguito di emotrasfusioni, il Ministero della Salute tardava nella valutazione delle domande di adesione alla transazione stessa presentate anni prima.

Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza della necessità di provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti, avendo il Ministero della Salute con la sua inerzia violato i termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti all’articolo 2 della legge n. 241/1990.

Nella sentenza n. 5762/2021 si dispone dunque che la Pubblica Amministrazione dovrà procedere nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza, che finalmente ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti a veder concluso un iter procedimentale, che andava avanti da anni.

 

18/06/2021:Medici lo << scudo penale>> Covid lascia scoperta la responsabilità Civile;

 

24/05/2021: LE RICHIESTE DA PORTARE AL GOVERNO;

A) pagamento indennizzo mensile ai danneggiati;

B) ampliamento platea danneggiati dalla Talidomide dal 54 al 69;

C) modifica all’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, concernenti la soppressione dei termini per l’ottenimento dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, all’accoglimento delle domande INTEMPESTIVE ;

D) estensione o riapertura termini (art. 27 bis Lorenzin) dell’equa riparazione di cui alla legge 114 dell’11 agosto 2014 per i danneggiati (che contrassero aids e/o epatite) da emoderivati e trasfusioni infette esclusi dalla precedente transazione; vedi sentenze  del Consiglio di Stato N° 3376 del 26/04/2021 /  N° 3533 del 06/05/2021 e la N° 3698 del 11/05/2021  (Avv. Lazzarini) riguardanti l’incompetenza del Ministero Salute su  legge 222/244 art. 33 del 2007;

E) abbattimento e restituzione delle spese legali sostenute (AVVOCATURA compresa) ai danneggiati come riportato nella legge del 04/03/2012 all’articolo 7 spese legali., ecc.;

F) nella nuova Legge di Bilancio 2021/2023 nella pagina 58 con l’art. 78 si parla di “Disposizioni volte ad eliminare i contenziosi in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide” dimenticandosi di inserire i risarcimenti agli esclusi o alla riapertura di una nuova TRANSAZIONE;

G) Prepensionamento ai Danneggiati;

H) farmaci da banco con costi superiori sino al 160% rispetto al resto dell’Europa;

I) Esenzione a esami, terapie e tichets, spese mediche con asilo nido e materna ai danneggi;

Come reperire i Fondi: dalle accise sui tabacchi, sale da gioco, nuova regolamentazione sulle bici elettriche, monopattini, ecc. (assicurazioni, bollo e targa);

Dai rinunciatari della transazione;

Come sempre siamo disponibili al dialogo, basta che ce ne sia data la possibilità, se a lei interessa conoscere qual’è il pensiero dell’uomo di strada, quali sono le sue vere necessità, i suoi problemi, noi siamo disponibili a parlare di cose concrete sempre e ovunque.

PS: dopo le sentenze del Consiglio di Stato dell’Avv. Lazzarini, (e questo lo dico alle Associazioni e legali del settore) vista  la elemosina della Transazione art. 27 bis Lorenzin, perché non adoperarsi a modificare  l’art.3 della L. 210/92   di pretendere  la decorrenza dell’indennizzo dall’evento lesivo e non dal mese successivo alla presentazione, come per i danneggiati da talidomide ,dato che la tanto sbandierata parola del Ministero ” in analogia e coerenza” non è mai stata rispettata diamoci una mossa, nulla è impossibile.

 

12/05/2021:PADOVA, TRAPIANTI DI FEGATO DA VIVENTE, SPERANZA PER I MALATI ONCOLOGICI;

 

12/05/2021: Pubblicato da Studio Lazzarini;

Il Consiglio di Stato sconfessa nuovamente, e per la terza volta in pochi giorni, l’operato del Ministero della Salute sulle transazioni ex legibus nn. 222 e 244/2007: tutto da rifare

Con sentenza n.3698, pubblicata l’11 maggio 2021, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, bacchetta nuovamente il MINISTERO DELLA SALUTE, ordinandogli di riesaminare la domanda di ammissione alle transazioni ex legibus nn.222 e 244/2007 presentata nel 2010 da una nostra assistita.

Il caso risolto è in parte diverso da quelli esaminati con le precedenti due altre sentenze su cui avevamo scritto qualche giorno fa.

In estrema sintesi nel caso deciso ieri il Consiglio di Stato ha affermato che, nel caso in cui il danneggiato, dopo aver agito per il risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto entro il 31.12.2007 ed aver presentato domanda di accesso alla transazione entro il 19.01.2010, abbia ottenuto una sentenza civile che accerti il suo diritto al risarcimento del danno, la cui efficacia esecutiva non sia mai stata sospesa, pur in pendenza di appello), considerato che il sistema delle transazioni è stato concepito in funzione risolutiva del contenzioso risarcitorio, il MINISTERO DELLA SALUTE non può limitarsi a richiamare l’art.5 comma 1 lettera a) del decreto moduli (norma che postula il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di presentazione della domanda di indennizzo ex legge 210/1992 e la data di notifica dell’atto di citazione dell’azione risarcitoria) ma deve al contrario parametrare le condizioni di ammissibilità e di tempestività delle domande transattive alla situazione del contenzioso in essere.

Sussiste infatti un evidente collegamento tra i due procedimenti, tanto è vero che l’accesso alla transazione è condizionato alla pendenza del giudizio risarcitorio.

Nel caso che occupa, in aggiunta, il soggetto danneggiato aveva anche precisato che pur essendo stata appellata la sentenza del tribunale di Roma, il MINISTERO DELLA SALUTE era decaduto dalla possibilità di eccepire la prescrizione, non sollevata tempestivamente nel giudizio di primo grado.

Se è vero che, in linea generale, la transazione costituisce una scelta e non un obbligo per la P.A., nondimeno “tale principio va considerato alla luce della peculiarità della presente controversia; la vicenda dei danni derivanti da emotrasfusione o da emoderivati ha interessato una moltitudine di persone ed è stata causata dalla previsione, da parte del Ministero dalla Salute, di misure rivelatesi inadeguate ad evitare il rischio di contagio: il legislatore ha chiaramente espresso la volontà di definire in via transattiva questo genere di controversie, anziché portarle avanti per anni dinanzi ai Tribunali, con la conseguenza che l’Amministrazione non può liberamente decidere se avvalersi di tale strumento, essendo tenuta a verificare caso per caso se sussistono i presupposti previsti dalla legge per farvi ricorso, potendo esimersi dal ricorrervi solo quando sussista una preclusione normativa”.

Considerato inoltre che il danneggiato ha fornito “seri principi di prova secondo cui, in situazioni identiche a quella in questione la transazione sarebbe stata stipulata” ben si comprende come “il diniego di ammissione alla transazione, reso in relazione ad una controversia che riveste carattere etico, nella quale viene in rilievo la lesione di diritti fondamentali, deve essere frutto di una approfondita istruttoria e di una adeguata motivazione”.

Per tali ragioni il MINISTERO dovrà riesaminare la domanda di ammissione alla transazione presentata dell’appellante tenendo conto dei principi espressi in motivazione.

 

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3698 dell’11.05.2021

Gent.mi,

stiamo  da tempo vivendo  momenti difficili sempre assillati dai dati Covid-19 e da iniezioni continue, il tutto per incutere paura  e farci capire imperativamente che la salvezza è vaccinarci, nulla a che vedere con gli altri tipi di vaccini o NO VAX.                Dopo l’esonero di responsabilità dei produttori e i dubbi dell’art.10 sul consenso informato   ti invitano  (per ora senza obbligo) a vaccinarti, ben sapendo che i meglio informati lo rinnegano, chi dice “per presa di coscienza e chi per libera scelta”, cosa voglia dire non lo sappiamo, tale miscuglio di compatibilizzazione crea pertanto perplessità.

Nella speranza di verità e di tempi migliori ci rivolgiamo anche quest’anno a chi ci considera  a  rinnovare il proprio impegno nel  donare o facendo donare il 5 %° nella denuncia dei Redditi anno 2020, utili a permetterci il proseguimento del nostro percorso.

Il nostro numero da apporre nel riquadro volontariato  è   90010130293

DONA  5 %0

ANADMA  Onlus  è un Centro Diritti del Malato

Questa  Associazione  di  promozione sociale   NON  PROFIT    si  prodiga  a  livello  NAZIONALE  nel  dare  informazioni  e  aiuto  a  persone  ammalate , promuove  ricerca e  prevenzione , un servizio  sociale  e  Sanitario  riconosciuto  dall’Inail  e  dal  Governo Italiano .

Tuteliamo  i diritti del  malato e Disabilita’  conseguenti  alla  Legge  104/92, danni da sangue/emoderivati infetti, da vaccinazioni e talidomide , Legge 210/92 .

Quando  firmerai  la tua  denuncia dei  redditi ricordati  di  noi ,non cercarci solo nelle difficoltà, aiutando noi  aiutate voi stessi  e  NON  TI  COSTA  NULLA, grazie.

Proponilo  anche  ad  altri  affinché si possa migliorare il sistema Sanitario  e  Istituzionale , questo impegno serve a tutelare anche i tuoi diritti .

Oggi puoi  dare  il  tuo sostegno  e  donare  in  aggiunta  il  tuo  5 per mille  sui  redditi  dell’IRPEF nel  riquadro Associazionismo  rivolgendosi  ai  Caaf o Centri autorizzati inserendo il  nostro 

Codice  fiscale :  90010130293  e apponendo  la  tua  firma nella sezione a sostegno del volontariato  e delle Onlus , vedi riquadro:

oppure puoi  aiutarci    versando un  contributo  sul  conto con bonifico  alla Banca Popolare  Emilia Romagna  

IBAN: IT32P0538768730000000000620

detraibile dai redditi  .

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DIRETTIVO ANADMA.

 

18/03/2021: VACCINI;

 

 

28/01/2021: FABIO RAMPELLI, CUORE DEL MONDO;

 

27/12/2020: Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty), FAQ AIFA;

CARATTERISTICHE DEL VACCINO

Vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty), Vaccino a mRNA contro COVID-19.

1.Che cos’è e a che cosa serve?

Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) è un vaccino destinato a prevenire la malattia da
coronavirus 2019 (COVID-19) nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola
denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente su SARSCoV-
2, il virus responsabile di COVID-19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia.

2. Come viene somministrato?

Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) viene somministrato in due iniezioni, solitamente
nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra.

3. Come agisce?

I virus SARS-CoV-2 infettano le persone utilizzando una proteina di superficie, denominata Spike,
che agisce come una chiave permettendo l’accesso dei virus nelle cellule, in cui poi si possono
riprodurre. Tutti i vaccini attualmente in studio sono stati messi a punto per indurre una risposta
che blocca la proteina Spike e quindi impedisce l’infezione delle cellule. Il vaccino COVID-19 mRNA
BNT162b2 (Comirnaty) è fatto con molecole di acido ribonucleico messaggero (mRNA) che
contengono le istruzioni perché le cellule della persona che si è vaccinata sintetizzino le proteine
Spike. Nel vaccino le molecole di mRNA sono inserite in una microscopica vescicola lipidica che
permette l’ingresso del mRNA nelle cellule. Una volta iniettato, l’mRNA viene assorbito nel
citoplasma delle cellule e avvia la sintesi delle proteine Spike. Le proteine prodotte stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici. In chi si èvaccinato e viene esposto al contagio virale, gli anticorpi così prodotti bloccano le proteine Spike e ne impediscono l’ingresso nelle cellule. La vaccinazione, inoltre, attiva anche le cellule T che preparano il sistema immunitario a rispondere
a ulteriori esposizioni a SARS-CoV-2. Il vaccino, quindi, non introduce nelle cellule di chi si vaccina il virus vero e proprio, ma solo l’informazione genetica che serve alla cellula per costruire copie della proteina Spike. Se, in un
momento successivo, la persona vaccinata dovesse entrare nuovamente in contatto con il SARSCoV-2, il suo sistema immunitario riconoscerà il virus e sarà pronto a combatterlo. L’mRNA del vaccino non resta nell’organismo ma si degrada poco dopo la vaccinazione.

4. Che cosa contiene?

Il COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) contiene un RNA messaggero che non può propagare se
stesso nelle cellule dell’ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso
codifica). Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale della persona vaccinata con
produzione di anticorpi neutralizzanti. L’RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-0315 ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) e ALC-0159 (2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide)per facilitare l’ingresso nelle cellule. Il vaccino contiene inoltre altri eccipienti:

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

colesterolo

Potassio cloruro

Potassio diidrogeno fosfato

Sodio cloruro

Fosfato disodico diidrato

saccarosio

acqua per preparazioni iniettabili

EFFICACIA E SICUREZZA DELLA VACCINAZIONE

5. La sperimentazione è stata abbreviata per avere presto il prodotto?

Gli studi sui vaccini anti COVID-19, compreso il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty),
sono iniziati nella primavera 2020, perciò sono durati pochi mesi rispetto ai tempi abituali, ma hanno
visto la partecipazione di un numero assai elevato di persone: dieci volte superiore agli standard
degli studi analoghi per lo sviluppo dei vaccini. Perciò è stato possibile realizzare uno studio di grandi
dimensioni, sufficienti per dimostrare efficacia e sicurezza. Non è stata saltata nessuna delle regolari fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza del vaccino: i tempi brevi che hanno portato alla registrazione rapida sono stati resi possibili grazie alle ricerche già condotte da molti anni sui vaccini a RNA, alle grandi risorse umane ed economiche messe a disposizione in tempi rapidissimi e alla valutazione delle agenzie regolatorie dei risultati ottenuti man mano che questi venivano prodotti e non, come si usa fare, soltanto quando tutti gli studi sonocompletati. Queste semplici misure hanno portato a risparmiare anni sui tempi di approvazione.

6. Come sono stati condotti gli studi clinici?

Uno studio clinico di dimensioni molto ampie ha dimostrato che il vaccino COVID-19 mRNABNT162b2 (Comirnaty) è efficace nella prevenzione di COVID-19 nei soggetti a partire dai 16 anni di età. Il profilo di sicurezza ed efficacia di questo vaccino è stato valutato nel corso di ricerche svolte in sei paesi: Stati Uniti, Germania, Brasile, Argentina, Sudafrica e Turchia, con la partecipazione di oltre 44.000 persone. La metà dei partecipanti ha ricevuto il vaccino, l’altra metà ha ricevuto unplacebo, un prodotto identico in tutto e per tutto al vaccino, ma non attivo. L’efficacia è stata calcolata su oltre 36.000 persone a partire dai 16 anni di età (compresi soggetti di età superiore ai
75 anni) che non presentavano segni di precedente infezione. Lo studio ha mostrato che il numero di casi sintomatici di COVID-19 si è ridotto del 95% nei soggetti che hanno ricevuto il vaccino (8 casi su 18.198 avevano sintomi di COVID-19) rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo (162 casi su 18.325 avevano sintomi di COVID-19).

7. Quanto è efficace?

I risultati di questi studi hanno dimostrato che due dosi del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2(Comirnaty) somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra possono impedire al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia COVID-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed etnie.
Il 95% di riduzione si referisce alla differenza tra i 162 casi che si sono avuti nel gruppo degli oltre 18mila che hanno ricevuto il placebo e i soli 8 casi che si sono avuti negli oltre 18mila che hanno ricevuto il vaccino.

8. La protezione è efficace subito dopo l’iniezione?

No, l’efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose.

9. Quanto dura la protezione indotta dal vaccino?

La durata della protezione non è ancora definita con certezza perché il periodo di osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 9-12 mesi.

10. Il vaccino può provocare la malattia COVID-19 o altre alterazioni genetiche?

Questo vaccino non utilizza virus attivi, ma solo una componente genetica che porta nell’organismo
di chi si vaccina l’informazione per produrre anticorpi specifici. Non sono coinvolti virus interi o vivi, perciò il vaccino non può causare malattie. L’mRNA del vaccino come tutti gli mRNA prodotti dalle cellule si degrada naturalmente dopo pochi giorni nella persona che lo riceve.

11. Le persone vaccinate posso trasmettere comunque l’infezione ad altre persone?

Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di valutare l’efficacia del vaccino COVID-19 mRNABNT162b2 (Comirnaty) sulle forme clinicamente manifeste di COVID-19 ed è necessario più tempo per ottenere dati significativi per dimostrare se i vaccinati si possono infettare in modo asintomatico e contagiare altre persone. Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19.

12. Chi esegue la prima dose con il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty), può fare la seconda con un altro vaccino anti Covid-19, qualora disponibile?

Non ci sono ancora dati sulla intercambiabilità tra diversi vaccini, per cui chi si sottopone alla vaccinazione alla prima dose con il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty), continuerà a utilizzare il medesimo vaccino anche per la seconda dose.

13. Quali reazioni avverse sono state osservate?

Le reazioni avverse osservate più frequentemente (più di 1 persona su 10) nello studio sul vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) sono stati in genere di entità lieve o moderata e si sono risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra queste figuravano dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. Arrossamento nel sito di iniezione e nausea si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Prurito nel sito di iniezione, dolore agli arti, ingrossamento dei linfonodi, difficoltà ad addormentarsi e sensazione di malessere sono stati effetti non comuni, che hanno interessato meno di 1 persona su100. Debolezza nei muscoli di un lato del viso (paralisi facciale periferica acuta) si è verificata raramente, in meno di 1 persona su 1000.

14. Quali reazioni avverse gravi sono state osservate durante la sperimentazione?

L’unica reazione avversa severa più frequente nei vaccinati che nel gruppo placebo è stato l’ingrossamento delle ghiandole linfatiche. Si tratta, comunque, di una patologia benigna che guarisce da sola. In generale, le reazioni sistemiche sono state più frequenti e pronunciate dopo la seconda dose. Nei Paesi dove è già stata avviata la somministrazione di massa del vaccino sono cominciate anche le segnalazioni delle reazioni avverse, da quelle meno gravi a quelle più significative, comprese le reazioni allergiche. Tutti i Paesi che avviano la somministrazione del vaccino estesa a tutta la popolazione raccoglieranno e valuteranno ogni segnalazione pervenuta al sistema di farmaco
vigilanza delle reazioni averse al vaccino, così da poter definire con sempre maggior precisione il tipo di profilo di rischio legato alla vaccinazione.

15. Chi sviluppa una reazione alla somministrazione a chi lo può comunicare?

La segnalazione di una qualsiasi reazione alla somministrazione del vaccino può essere fatta al proprio medico di famiglia o alla ASL di appartenenza, così come per tutte le altre reazioni avverse a qualunque farmaco, secondo il sistema nazionale di farmacovigilanza attivo da tempo in tutto il
Paese. Inoltre, chiunque può segnalare in prima persona una reazione avversa da vaccino utilizzando i
moduli pubblicati sul sito AIFA: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

16. Come viene rilevata l’assenza di controindicazioni?

Prima della vaccinazione il personale sanitario pone alla persona da vaccinare una serie di precise e semplici domande, utilizzando una scheda standardizzata. Se l’operatore sanitario rileva risposte significative alle domande, valuta se la vaccinazione possa essere effettuata o rinviata. Inoltre l’operatore verifica la presenza di controindicazioni o precauzioni particolari, come riportato anche nella scheda tecnica del vaccino.

17. È stata segnalata una nuova variante del virus SARS-CoV-2: il vaccino sarà efficace anche verso questa nuova variante?

I virus a RNA come SARS-CoV-2 sono soggetti a frequenti mutazioni, la maggioranza delle quali non altera significativamente l’assetto e le componenti del virus. Molte varianti di SARS-CoV-2 sono statesegnalate nel 2020, ma finora queste varianti non hanno alterato il comportamento naturale del virus. La variante segnalata in Inghilterra è il risultato di una serie di mutazioni di proteine della superfice del virus e sono in corso valutazioni sugli effetti che queste possono avere sull’andamento dell’epidemia, mentre appare improbabile un effetto negativo sulla vaccinazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

18. Chi ha già avuto un’infezione da COVID-19, confermata, deve o può vaccinarsi?

La vaccinazione non contrasta con una precedente infezione da COVID-19, anzi potenzia la sua memoria immunitaria, per cui non è utile alcun test prima della vaccinazione. Tuttavia, coloro che hanno avuto una diagnosi di positività a COVID-19 non necessitano di una vaccinazione nella prima fase della campagna vaccinale, mentre potrebbe essere considerata quando si otterranno dati sulla durata della protezione immunitaria.

19. Le persone che soffrono di allergie possono vaccinarsi con il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty)?

Le persone con una storia di gravi reazioni anafilattiche o di grave allergia, o che sono già a conoscenza di essere allergiche a uno dei componenti del vaccino mRNA BNT162b2 (Comirnaty)dovranno consultarsi col proprio medico prima di sottoporsi alla vaccinazione. Come per tutti i vaccini, anche questo deve essere somministrato sotto stretta supervisione medica. Le persone che manifestano una reazione allergica grave dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino non devono ricevere la seconda dose. Nei soggetti a cui è stato somministrato il vaccino sono state osservate reazioni allergiche(ipersensibilità). Da quando il vaccino ha iniziato a essere utilizzato nelle campagne di vaccinazione,
si sono verificati pochissimi casi di anafilassi (grave reazione allergica).

20. Le donne in gravidanza o che stanno allattando possono vaccinarsi?

I dati sull’uso del vaccino durante la gravidanza sono tuttora molto limitati, tuttavia studi di laboratorio su modelli animali non hanno mostrato effetti dannosi in gravidanza. Il vaccino non è controindicato e non esclude le donne in gravidanza dalla vaccinazione, perché la gravidanza, soprattutto se combinata con altri fattori di rischio come il diabete, le malattie cardiovascolari e l'obesità, potrebbe renderle maggiormente a rischio di COVID-19 grave. L'Istituto Superiore di Sanità ha in atto un sistema di sorveglianza sulle donne gravide in rapporto a COVID-19 che potrebbe
offrire ulteriori utili informazioni. Sebbene non ci siano studi sull'allattamento al seno, sulla base della plausibilità biologica non è previsto alcun rischio che impedisca di continuare l’allattamento al seno. In generale, l'uso del vaccino durante la gravidanza e l’allattamento dovrebbe essere deciso in stretta consultazione con un operatore sanitario dopo aver considerato i benefici e i rischi.

21. I bambini possono essere vaccinati con il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty)?

Questo vaccino non è al momento raccomandato nei bambini di età inferiore a 16 anni. L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha concordato con l’azienda produttrice un piano per la sperimentazione del vaccino nei bambini in una fase successiva.

22. Le persone con una documentata immunodeficienza o con malattie autoimmuni possono vaccinarsi?

Non sono ancora disponibili dati sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2(Comirnaty) nelle persone con malattie autoimmuni, che sono comunque state incluse nelle sperimentazioni iniziali. Durante gli studi clinici non si sono osservate differenze circa la comparsa di sintomi riconducibili a malattie autoimmuni o infiammatorie tra vaccinati e soggetti trattati con placebo. Le persone con malattie autoimmuni che non abbiano controindicazioni possono ricevere il vaccino. I dati relativi all’uso nelle persone immunocompromesse (il cui sistema immunitario è indebolito)sono in numero limitato. Sebbene queste persone possano non rispondere altrettanto bene al
vaccino, non vi sono particolari problemi di sicurezza. Le persone immunocompromesse possono essere vaccinate in quanto potrebbero essere ad alto rischio di COVID-19.

23. Le persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari possono vaccinarsi?

Sono proprio queste le persone più a rischio di una evoluzione grave in caso di contagio da SARSCoV-2, proprio a loro, quindi, si darà priorità nell’invito alla vaccinazione.

24.Le persone in trattamento con anticoagulanti possono vaccinarsi?

Le persone in cura con una terapia anticoagulante hanno una generica controindicazione a qualsiasi iniezione, per loro la vaccinazione deve essere valutata caso per caso dal proprio medico per il rischio di emorragie dal sito di iniezione.

25. Le persone che hanno fatto la vaccinazione anti influenzale da poco tempo possono vaccinarsi contro il COVID-19?

Non vi sono ancora dati sull’interferenza tra vaccinazione anti COVID-19 e altre vaccinazioni, tuttavia la natura del vaccinoCOVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) suggerisce che sia improbabile che interferisca con altri vaccini. Comunque il distanziamento di un paio di settimane può essere una misura precauzionale.

PROCEDURE DI VACCINAZIONE

26. Chi somministrerà il vaccino?

La vaccinazione sarà effettuata da medici e infermieri dei servizi vaccinali pubblici, persone che da tempo praticano vaccinazioni e sono esperte nelle tecniche di vaccinazione. Inoltre, in considerazione della particolarità di questo vaccino, gli operatori sanitari hanno ricevuto ulteriori informazioni tecniche specifiche sulla preparazione e somministrazione del vaccino COVID-19 mRNABNT162b2 (Comirnaty).

27. A chi bisogna rivolgersi per vaccinarsi?

La campagna di vaccinazione di svolgerà in più fasi successive, i cittadini saranno invitati ad effettuare la vaccinazione in un ordine di priorità definito dal rischio per le persone di infettarsi e di sviluppare la malattia con conseguenze gravi.
Nella fase iniziale la vaccinazione sarà riservata al personale sanitario e al personale e agli ospiti delle residenze per anziani e le vaccinazioni saranno effettuate dal personale dei servizi vaccinali nei 286 ospedali definiti dal Piano nazionale di vaccinazione COVID-19. Lo stesso personale vaccinatore si recherà nelle residenze per anziani per la vaccinazione.

28. Quanto costa la vaccinazione?

La vaccinazione è gratuita per tutti.

29. È possibile vaccinarsi privatamente a pagamento?

No, i vaccini disponibili attualmente saranno utilizzati soltanto nei presidi definiti dal Piano vaccini e non saranno disponibili nelle farmacie o nel mercato privato. È altamente sconsigliato cercare di procurarsi il vaccino per vie alternative o su internet. Questi canali non danno nessuna garanzia sulla qualità del prodotto, che potrebbe essere, oltre che inefficace, pericoloso per la salute.

30. Il vaccino protegge solo la persona vaccinata o anche i suoi familiari?

Il vaccino protegge la singola persona, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo ridurre in parte la circolazione del virus e quindi proteggere anche tutte le persone che non si possono vaccinare: la vaccinazione si fa per proteggere se stessi, ma anche la comunità in cui viviamo.

31.La vaccinazione consente di tornare alla vita di prima?

Anche se l’efficacia del vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 è molto alta (oltre il 90%) vi sarà sempre una porzione di vaccinati che non svilupperà la difesa immunitaria, inoltre, ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche iltrasmettersi dell’infezione. Ecco perché essere vaccinati non conferisce un “certificato di libertà” ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione.

32. Ci sarà vaccino per tutti?

Il Governo italiano, tramite le procedure europee, ha prenotato l’acquisto di oltre duecento milioni di dosi di vaccini anti COVID-19 da sei diversi produttori. Non ci sarà libera scelta su quale vaccino preferire: il vaccino disponibile al tempo e al luogo sarà offerto dai servizi vaccinali in piena garanzia di equivalente sicurezza ed efficacia.

33. Che tipo di siringhe verrà utilizzato?

La vaccinazione sarà effettuata con una speciale siringa sterile monouso dotata di sistema di bloccaggio dell'ago (Luer Lock) per evitare distacchi accidentali; gli aghi sterili monouso sono anche dotati di attacco di bloccaggio: le siringhe usate non vanno reincappucciate (DM 28/9/89) e saranno mimmediatamente depositate in appositi contenitori di smaltimento.

34. Qual è la dose che deve essere inoculata?

L’obiettivo è quello di ricavare il maggior numero possibile di dosi da ciascun flaconcino, al fine di utilizzare tutto il prodotto disponibile, evitando ogni spreco. Vanno sempre assicurate la corretta diluizione, la garanzia di iniettare a ciascun soggetto la dose prevista di 0,3 ml di prodotto diluito e la disponibilità di siringhe adeguate. Resta inteso che eventuali residui provenienti da fiale diverse non potranno essere mescolati.

35. Saranno vaccinati soltanto i cittadini italiani?

Secondo lo schema di priorità definito nel Piano vaccini saranno vaccinate tutte le persone presenti sul territorio italiano, residenti, con o senza permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 35 del testo unico sull’immigrazione.

36. Che documenti sono richiesti per effettuare la vaccinazione?

Un documento di identità valido e la tessera sanitaria. Può essere utile avere con sé anche l’eventuale documentazione sanitaria che possa aiutare il medico vaccinatore a valutare lo stato fisico.

Aggiornamento del 27 dicembre 2020

 

26/12/2020: Da ATTUALITÀ  AIFA • CORONAVIRUS • PFIZER • SANITÀ • VACCINI

Verso il V-Day, il bugiardino dell’Aifa sul vaccino Pfizer e il modulo per il consenso: le informazioni da sapere prima della puntura

Emergono sempre più dettagli circa le procedure che dovranno essere seguite in Italia per sottoporsi alla vaccinazione: dalle firme per la presa visione di tutte le controindicazioni alle 35 Faq pubblicate dall’Aifa

Sta per partire la campagna vaccinale in Italia: la data del V-day, fatta ricadere in coordinamento con l’Europa il 27 dicembre, è alle porte. E le prime 9.750 dosi del vaccino denominato Comirnaty, ovvero quello prodotto da Pfizer e Biontech, sono arrivate alla frontiera del Brennero la mattina di Natale. Il tir, partito dal Belgio, sarà scortato dai carabinieri fino all’ospedale Spallanzani di Roma. Intanto, l’Ordine nazionale dei biologi ha pubblicato sul proprio sito il modulo del consenso per il vaccino Cominarty.

Chiunque si sottoponga alla somministrazione del farmaco biologico contro il Coronavirus dovrà firmare un documento in cui ammette di essere stato «correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione». Tra le note informative allegate al modulo, poi, si legge che «possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose per sviluppare la protezione contro il Covid-19». Quindi, considerando i 21 giorni che devono intercorrere tra prima e seconda somministrazione, la risposta immunitaria dei pazienti avverrà dopo circa un mese dalla prima dose.

Nel modulo, oltre all’elenco degli ingredienti contenuti nel vaccino, compare una lunga lista di reazioni avverse, divise in tre categorie: molto comuni, non comuni e rare. Tra le più frequenti, rientrano la febbre, i dolori articolari e muscolari, il mal di testa. Queste reazioni possono interessare un paziente ogni 10 vaccinati. Le reazioni cosiddette non comuni, ovvero quelle che riguardano una persona ogni 100, annoverano l’ingrossamento dei linfonodi. Tra le reazioni avverse rare, «state segnalate alcune gravi reazioni allergiche», si legge nella nota informativa.

Il documento spiega quali sono i sintomi indotti da una reazione allergica di questo tipo: orticaria, gonfiore del viso, della lingua o della gola e respirazione difficoltosa. Poi, al termine della nota, un punto sugli effetti a lungo termine del farmaco: «Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza». L’Agenzia italiana del farmaco, intanto, ha pubblicato sul proprio sito web una guida strutturata in 35 domande e relative risposte sul vaccino Comirnaty.

Dalle modalità di somministrazione, «due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra», alle stime sulla protezione indotta dal vaccino, «la durata della protezione non è ancora definita con certezza perché il periodo di osservazione è stato necessariamente di pochi mesi, ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere di almeno 912 mesi». Persino l’Aifa, quando non possiede informazioni certe su questioni inerenti al vaccino, preferisce lasciare sospese le risposte alle domande che comunque riporta nelel sue Faq.

Non compare sul modulo del consenso da firmare prima del vaccino, ma l’Aifa lo considera un ragguaglio importante da comunicare, un effetto indesiderato del farmaco osservato su una persona ogni mille: «Debolezza nei muscoli di un lato del viso, paralisi facciale periferica acuta». L’Agenzia, dopo un elenco di spiegazioni sulle condizioni specifiche degli individui, dalla maternità alla predisposizione alle allergie, riferisce che saranno 286 gli ospedali a somministrare le dosi. Nella guida dell’Aifa, le primule dell’architetto Stefano Boeri da installare nelle piazze italiane non sono nemmeno citate.

20/12/2020: Da Virgilio Diritto e Fisco: Invalidità 2021 tutti gli importi delle Pensioni;

Pensione d’invalidità e inabilità civile, assegno sociale sostitutivo, accompagno, comunicazione e frequenza: gli importi dei trattamenti di assistenza 2021.

Ogni anno, sia gli importi delle prestazioni previdenziali erogate dall’Inps, che gli importi delle prestazioni di assistenza, come le pensioni d’invalidità civile, beneficiano della perequazione, cioè sono adeguati all’inflazione.

Gli adeguamenti 2020- 2021 sono stati resi noti col decreto del 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali [1].

In base a quanto esposto nel decreto, l’indice di rivalutazione definitivo da applicare ai trattamenti Inps in corso di erogazione nel 2020 (rispetto agli importi vigenti nel 2019) è aumentato dallo 0,4% allo 0,5%; l’indice di rivalutazione presuntivo per i trattamenti in erogazione dal 2021 è invece pari allo 0%. L’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo, ma l’ammontare dei trattamenti risulta comunque modificato per effetto dell’incremento verificato nel corso dell’anno.

Facciamo allora il punto sui trattamenti di invalidità 2021: tutti gli importi delle pensioni. All’interno di una nuova circolare [2], appena emanata, l’Inps ha illustrato l’ammontare dei principali trattamenti di assistenza riconosciuti agli invalidi: dalla pensione d’inabilità civile, all’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, dall’assegno sociale sostitutivo sino alle indennità per talassemici.

Oltre all’ammontare mensile dei trattamenti, ad essere modificati per effetto della perequazione sono anche i limiti di reddito per il diritto alle prestazioni di assistenza. Ma procediamo con ordine.

Indice:

1. Pensione d’invalidità civile 2021

La pensione d’invalidità civile, più precisamente l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità civile riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito.

La pensione mensile d’invalidità, per il 2021, ammonta a 287,09 euro, in base all’incremento dello 0,5% dei trattamenti Inps verificato nel corso del 2020. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.931,29 per lo stesso anno.

In presenza di determinate condizioni, sulla pensione spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

2. Pensione d’inabilità civile 2021

La pensione d’inabilità civile, spettante agli invalidi civili in misura pari al 100%, ha lo stesso importo dell’assegno di assistenza, dunque, per il 2021, è pari a 287,09 euro in base all’incremento dello 0,5% dei trattamenti Inps verificato nel corso del 2020.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione, però, è più alto rispetto al limite valido per l’assegno di assistenza, essendo pari a 16.982,49 euro annui per il 2021.

In presenza di specifiche condizioni, anche in questo caso, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

L’importo della pensione d’inabilità civile può inoltre beneficiare del l’incremento al milione, sino a 651,51 euro mensili.

Per avere diritto al beneficio dell’incremento al milione, gli invalidi civili totali devono soddisfare i seguenti requisiti reddituali:

  • redditi propri non superiori a 8.469,63euro (il valore corrisponde all’importo massimo della pensione con incremento al milione, ossia a 651,51 euro, moltiplicato per 13 mensilità), qualora il beneficiario non sia sposato;
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi propri cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro, qualora il beneficiario sia sposato e non legalmente ed effettivamente separato.

A coloro il cui reddito annuo risulta nella fascia tra 8.469,63 e 16.982,49 euro è garantita comunque la pensione d’inabilità civile da 286,81 euro.

3. Indennità di frequenza 2021

L’indennità di frequenza spettante ai minori, per il 2021, è d’importo pari a 287,09 euro. Il limite di reddito personale annuo 2021 che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.931,29 euro.

In presenza di determinate condizioni spetta, come per la pensione d’inabilità e invalidità civile, una maggiorazione pari a 10,33 euro.

4. Assegno sociale sostitutivo 2021

L’assegno sociale sostitutivo, o derivante dall’invalidità civile, dal 2019 al 31 dicembre 2022 è concesso a 67 anni di età, proprio come l’assegno sociale ordinario. L’importo dell’assegno sociale sostitutivo, per il 2021, è pari a:

  • 374,85 euro mensili per gli invalidi civili parziali, in base all’incremento dello 0,5% dei trattamenti Inps, con un limite di reddito personale annuo pari a 4.931,29 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere gli aumenti da 85,35 e 12,92 euro mensili;
  • 374,85 euro mensili per gli invalidi civili totali, in base all’incremento dello 0,5% dei trattamenti Inps, con un limite di reddito personale pari a 16.982,49 euro all’anno; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale.

Ricordiamo che l’assegno sociale sostitutivo è maggiorabile sino a 460,28 euro (importo dell’assegno sociale ordinario previsto per il 2021) solo in presenza di determinati requisiti reddituali del pensionato o della coppia.

5. Pensione speciale sordomuti 2021

La pensione speciale per i sordomuti, per il 2021, è pari a 287,09 euro mensili, in base all’incremento 2020 dello 0,5% dei trattamenti Inps.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.982,49 euro annui per il 2021.

In presenza di determinate condizioni, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro. Il beneficiario della pensione speciale può aver anche diritto all’incremento al milione, sino a 651,51 euro mensili.

6. Indennità di comunicazione 2021

L’indennità di comunicazione mensile spettante ai sordomuti per il 2020 è pari mensilmente a 258 euro. Non sono ancora state rese note eventuali variazioni 2021.

7. Pensione per ciechi assoluti 2021

La pensione per ciechi assoluti, per il 2021, è pari a 310,48 euro mensili. Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.982,49 euro annui.

In presenza di determinate condizioni, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro. Sulla pensione è possibile beneficiare dell’incremento al milione.

8. Pensione per ciechi parziali 2021

La pensione per i ciechi parziali ventisimisti (si tratta di chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo), per il 2021 è pari 287,09 euro in base all’incremento dello 0,5% dei trattamenti Inps.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.931,29 euro annui per il 2021.

L’indennità speciale per i ventesimisti è pari, per il 2020, a 213,08 euro al mese. In presenza di determinate condizioni può spettare una maggiorazione pari a 10,33 euro. Non ci sono limiti di reddito per avere diritto all’indennità speciale.

Per i ciechi parziali ultra65enni la pensione mensile, per il 2021, è pari 287,09 euro in base all’incremento dello 0,5% dei trattamenti Inps.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.982,49 euro annui per il 2022. Si applica l’incremento al milione, ma in misura differente.

9. Assegno per i decimisti 2021

L’assegno per i decimisti, cioè per chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, con eventuale correzione ottica, per il 2021 è pari a 213,08 euro mensili. In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

10. Indennità di accompagnamento 2021

L’indennità di accompagnamento, o accompagno, che spetta agli invalidi al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, per il 2020 è pari a 520,29 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

L’importo 2021, oltre a dovere essere ufficializzato dall’Inps, non è ancora conoscibile, in quanto non si utilizza il meccanismo generalizzato di perequazione dei trattamenti, quindi gli aumenti vengono applicati in misura differente rispetto allo 0,5%.

11. Pensione per i talassemici 2021

Per gli affetti da talassemia major e depranocitosi, l’indennità mensile spettante prevista per il 2021, in base alla perequazione allo 0,5%, è pari a 515,58 euro: per la prestazione non sono disposti limiti di reddito.

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17/12/2020: Da Fondazione Cesare Serono, L'informazione è Salute;

Pensione e indennità non vanno incluse nell’ISEE

Il Consiglio di Stato deve ancora una volta intervenire per ribadire un concetto molto semplice: la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento non vanno incluse nel calcolo dell’ISEE. Questo è l’esito di una recente sentenza. 

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  3. Patenti e indennità sono compatibili
    Il Ministero della Salute in un nota ha sottolineato che non si ravvisa un’incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento e…

Il caso nasce da un regolamento del Comune di Parma che, nel disciplinare il sostegno economico a progetti in favore di persone con disabilità residenti, ha usato come criterio economico sia l’ISEE sia le indennità di accompagnamento e le pensioni d’invalidità. Inoltre, il Comune chiedeva una compartecipazione dei costi da parte del disabile anche in caso di ISEE nullo. L’Associazione Prima Gli Ultimi aveva fatto ricorso,  ma il TAR lo aveva dichiarato inammissibile.  

La sentenza sottolinea che il regolamento del Comune di Parma è un “eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria, poiché la fissazione di una quota minima di compartecipazione al costo dei servizi, anche a fronte di un ISEE nullo, evidenzia, comunque, il carattere discriminatorio della previsione ed il contrasto con gli artt. 3, 38 e 53 Cost. dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della proporzionalità”. 

In una sentenza del 2016 dello stesso Consiglio di Stato era stato dichiarato illegittimo l’inclusione nel calcolo dell’ISEE dei redditi dalla pensione di invalidità e l’accompagno: “esaminando la ratio dell’indennità di accompagnamento e il suo rapporto con l’ISEE, hanno escluso che l'indennità di accompagnamento, come le altre indennità con la medesima finalità, possa essere valutata come un reddito, in quanto essa “unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica .....situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Inoltre “tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio....non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale e possiede i requisiti per accedervi”. “Pertanto, sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di "reddito" ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità". 

Il Consiglio di Stato ribadisce che “le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune. L’ISEE, è l’unico strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne). Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa. 

Infine le sentenza dichiara illegittima l’imposizione di una contribuzione, anche minima, a carico del richiedente in presenza di ISEE pari a zero proprio perché se non dispone di reddito (e non valgono pensioni di invalidità e indennità di accompagno) “non può che significare l’impossibilità dell’interessato di partecipazione al budget del progetto di vita”. Dunque, in questo caso, il servizio socio sanitario deve essere gratuito.

Simon Basten

Fonti: SuperabileGiustizia Amministrativa

05/12/2020: LEGISLATURA, Legge di Bilancio 2021, XII Commissione Affari Sociali;

Articolo 78

(Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide).

L'articolo 78 prevede due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall’anno 2024.

Il comma 1 autorizza il Ministero della salute a corrispondere agli aventi diritto, in ragione dell’adeguamento dei ratei futuri, le maggiori somme dovute agli indennizzi derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla nuova base di calcolo a favore dei soggetti danneggiati, rispettivamente, da vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 229 del 200516, e da sindrome da talidomide, ai sensi della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per un ammontare complessivo di 9,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per ruoli di spesa futuri a 20 anni.

Con riferimento agli importi arretrati a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al precedente comma, il comma 2, dispone l’ulteriore autorizzazione per il Ministero della salute a corrispondere le somme dovute a tale titolo maturate dagli aventi diritto, oltre che gli arretrati dell’indennizzo per la sola sindrome da talidomide di cui alla citata legge finanziaria 2008 (v. infra), dovuti, a far data dall’entrata in vigore della stessa, ai soggetti interessati nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023 (v. infra).

16) Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Le modalità attuative della legge sono state successivamente approvate con DM 6 ottobre 2006.

Gli arretrati possono essere corrisposti nel termine massimo di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Corrispondentemente viene incrementato di 71 milioni il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Nel bilancio 2020-2022, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute (20), Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, è presente l’azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali” con stanziamenti di competenza di circa 447 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di previsione, di cui, più nello specifico, al capitolo 2409 “Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, al piano di gestione (pg) 2. “Somme dovute a titolo di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie” un ammontare di competenza pari a 45 milioni nel 2020, e al pg. 3. “Somme dovute a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati dal farmaco talidomide”, 34 milioni di competenza.

La norma si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale successivamente intervenuta rispetto alla norma originaria in relazione all’importo della base di calcolo dell’indennizzo riconosciuto dalla citata legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, l’intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, considerate le ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali e la necessità di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l’importo dell’indennizzo come multiplo dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 considerato all’epoca certo e fisso. Tuttavia, nel 2011, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 293/2011, v. anche box) ha riconosciuto la rivalutazione dell’indennizzo in base alla citata legge n. 210 del 1992 anche per la componente relativa all’indennità integrativa speciale, modificando di fatto  la base di calcolo dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005.

Il Ministero della salute, tramite il MEF, ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l’importo dell’indennizzo alla data di entrata in vigore della legge n. 229/200517 mantenendo questa linea anche nella difesa in giudizio.

17) La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.

Alla sentenza della Corte costituzionale cha deciso in modo sfavorevole riguardo tale linea, è stato necessario adeguare tutti gli indennizzi già erogati nel corso degli anni, prevedendo stanziamenti per coprire gli arretrati, ed ulteriori somme per gli adeguamenti per il futuro. L’onere aggiuntivo è stato perciò quantificato in 150.705.547 euro per la rivalutazione decennale comprensiva degli interessi legali ex articolo della legge 229/2005 (assegno mensile vitalizio, v. ante cap. 2409, p.g.2 stato previsione Min. Salute, per 670 circa posizioni da retribuire) e 5.444.643 euro ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge (rivalutazione dell’assegno una tantum per circa 645 indennizzi).

Anche nel caso degli indennizzi per sindrome da talidomide previsti dalla legge di bilancio 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 363) in relazione alle indicate quantificazioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, il Ministero delle finanze è stato chiamato ad adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro, con un onere aggiuntivo stimato in 54.737.424 euro per gli arretrati (cap. 2409, p.g. 3 Min. Salute, circa 530 posizioni da retribuire) e in 4.429.388 euro per i ratei annuali futuri (rivalutazione di circa 516 indennizzi).

La relazione illustrativa in particolare evidenzia che, considerato il carico di lavoro ordinario che l’ufficio del Ministero è chiamato a svolgere e il fatto che la prevista liquidazione degli arretrati sui richiamati indennizzi porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, con l’attuale dotazione organica l’ufficio può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71 milioni annui per il triennio 2021-2023, anche in funzione deflattiva del contenzioso in corso. Inoltre, si deve considerare l’ulteriore sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 che ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966, a far data dell’entrata in vigore della citata legge di bilancio 2008 (1° gennaio 2008), quindi retroattivamente rispetto alla liquidazione dell’indennizzo ai sensi del DL. n. 113/2016, art. 21-ter (convertito dalla L. n. 160/2016)18 che aveva ampliato la platea degli aventi diritto, definita ai sensi del decreto legge 207/2008 per i nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965, anche ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai soggetti, ancorché nati al di fuori di tali periodi, che avessero presentato malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, facendo però decorrere l’indennizzo solo dall’entrata in vigore della stessa legge n. 160/2016. A seguito di detta sentenza l’onere stimato in base agli indennizzi già riconosciuti è stata

18) Il corrispondente regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21  novembre 2017: DECRETO 17 ottobre 2017, n. 166 Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160(in vigore dal 6 dicembre 2017), quantificata in 7.331.575 euro (cap. 2409, p.g. 3., circa 14 posizioni da retribuire).

Con riferimento alla previsione del concorso dello Stato alla funzione di concessione degli indennizzi trasferita alle Regioni si veda anche la scheda relativa all’articolo 153 del presente Dossier.

La finalità delle citate leggi n. 210/1992, n. 229/2005 e n. 244/2007 è quella di riconoscere un indennizzo, posto a carico dello Stato, e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza dell’essersi sottoposti a determinati trattamenti sanitari. I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Con riferimento agli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210 del 1992 per vaccinazioni obbligatorie, il ristoro consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59. L'indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima. La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 293 del 7 novembre 2011 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l’importo dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale. I soggetti beneficiari interessati al riconoscimento dell’indennizzo sono chiamati ad inoltrare la domanda al competente Ministero della salute. Al pagamento dell’indennizzo provvede la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi – Ufficio V in applicazione di uno specifico provvedimento di riconoscimento del diritto emesso emanato dal Ministero della Salute. Il DPCM 26 maggio 2000 ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall’anno 2001, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario (v. anche scheda articolo 152 del presente ddl bilancio). Le competenze in materia di indennizzi per le Regioni a statuto speciale sono rimaste di competenza statale. Pertanto per coloro che risiedono nelle Regioni a statuto speciale il Ministero della Salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute. In base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, al Ministero della salute spetta anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario. La citata legge n. 229/2005 sugli indennizzi dispone che ai soggetti beneficiari sia riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera un ulteriore indennizzo. Esso è corrisposto nelle modalità di seguito indicate:

  • soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);
  • soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;
  • soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 6 ottobre 2006, con il termine "conviventi" si intendono coloro che dall’anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia.

Infine, con riferimento alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 (L. n. 14 del 2009), relativa agli  indennizzi per sindrome da talidomide, la procedura per la richiesta dell’indennizzo è analoga a quella prevista per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

29/11/2020: IMPARIAMO ANCHE QUESTA,

UNA BANDADI INCOPETENTI;

 

21/11/2020: Sentenza;

La conoscenza della trasfusione come fatto lesivo si presume dalla domanda di indennizzo.

Un’altra grande vittoria per lo studio Lana Lagostena Bassi Rosi: la Corte d’Appello di Catanzaro, in riassunzione, ha confermato la decisione del Tribunale condannando il Ministero della Salute ad un risarcimento danni di quasi un milione di euro.

Si tratta di una vicenda giudiziaria iniziata nel 2005, che ha visto una donna agire per il risarcimento dei danni subiti dalla madre deceduta a causa dell’epatite B contratta a seguito di trasfusioni di sangue infetto cui si era sottoposta negli anni ‘80.

Il Tribunale in primo grado aveva riconosciuto il diritto della figlia al risarcimento del danno, tuttavia la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza considerando l’anzidetto diritto oramai prescritto, dovendosi presumere che la donna avesse avuto conoscenza del danno causato dalle trasfusioni dal 1992, anno in cui era stata approvata la legge per la costituzione dell’indennizzo per i soggetti danneggiati.

A seguito di ricorso, la Cassazione, nel riaffermare un orientamento oramai costante, ha individuato il termine per il decorso della prescrizione ancorandolo alla richiesta dell’indennizzo e non anche, come sostenuto dal Ministero resistente, alla data di entrata in vigore della L 210/1992, tale essendo il momento a partire dal quale la collettività avrebbe acquisito la conoscenza del rischio di contagio da HBV derivante dalle trasfusioni, come sostenuto erroneamente dalla Pubblica Amministrazione.

Alla luce dei rilievi svolti, la Corte d’Appello di Roma, sulla scorta di quanto espresso dalla Cassazione, ha condannato il Ministero della Salute a rifondere l’appellante dei danni, sia quelli subiti dalla madre, sia quelli subiti in proprio.

24/10/2020: Sangue Infetto, la Cassazione torna in tema di decorrenza del danno da emotrasfusione;

Con l’ordinanza n. 19.187, depositata il 15 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha posto un principio fondamentale ai fini della determinazione del momento a partire dal quale va individuata la decorrenza del danno da emotrasfusione, onde quantificarne l’entità.

Secondo la Suprema Corte, l’ammontare del danno va calcolato in ragione dell’età del danneggiato in essere al momento del contagio, e non dell’età al momento in cui la malattia, conseguenza del contagio, sia stata diagnosticata all’interessato stesso.

Il provvedimento della Corte di Cassazione si rivela dunque di fondamentale importanza, poiché influisce sulla misura del danno che il Tribunale dovrà determinare.

Infatti, altro è il momento in cui il danno si verifica, altro è quello in cui esso è percepito come tale dal danneggiato. Ciò perché l’insorgenza della malattia dovuta al contagio, secondo la Cassazione, sorge a prescindere dal momento in cui il danneggiato ne abbia avuta conoscenza.

In altri termini, le conseguenze dannose dell’assunzione di sangue infetto si manifestano già dal momento in cui essa si è verificata, per cui il lasso di tempo che va dall’infezione alla presa di coscienza della malattia non può rimanere privo di risarcimento, dal momento che un danno al bene salute si è già verificato.

11/10/2020: Audizione Prof. Bacco Camera dei Deputati;

https://www.facebook.com/bastagovernidisx/videos/642404806643952/?vh=e&d=n

02/05/2020; COMUNICATO:

Gent.mi, 
in data mentre scrivo ancora nessuna risposta da parte del Ministero Salute alle nostre richieste, solo una nota che mettiamo ora  visibile sotto in allegato del Vice ministro Sileri  visto che non ci ha più risposto.

In questi giorni si è evidenziato il menefreghismo e la incapacità di questo risibile Governo e le lacune del sistema, a mio avviso corresponsabili  dei tanti morti  e delle sofferenze causate  dal Covid 19  alle nostre  famiglie, al tessuto sociale e ai  tanti imprenditori  e lavoratori di buona volontà, a chi vuole veramente  lavorare  senza aspettare le illusioni  sfornate dai Governi nei momenti di crisi  che mai arrivano o se arrivano  con clausole  da presa in giro, causa queste incaute decisioni a loro addebitiamo la odierna situazione .  

Ringrazio vivamente l’On,le Gianluca Gallo della Regione Calabria che ha portato come situazione di necessità in Ordine del giorno  il pagamento anticipato mensile degli indennizzi  legge 210/92, un suo interessamento pure al Ministero della Salute  con il Viceministro Sileri alle nostre proposte, sul  ritardato  pagamento delle sentenze legge 210/92 sugli arretrati  adeguamento  indennizzi  e sulle Transazioni .  

Nostro compito ora di trasmettere alle altre Regioni questo invito al pagamento mensile e di aiuto con il Ministero della Salute alle nostre richieste.

Da: anadma@inwind.it <anadma@inwind.it>
Inviato: martedì 31 marzo 2020 18:40
A: Segreteria Ministro <segreteriaministro@sanita.it>; Segretariato Generale <segretariato.generale@sanita.it>; Segreteria Vice Ministro Sileri <segreteria.sileri@sanita.it>
Oggetto: indennizzo mensile legge 210/92

R: indennizzo mensile legge 210/92
Messaggio di posta da Segreteria Vice Ministro Sileri: R: indennizzo mensile legge 210/92
SS
Segreteria Vice Ministro Sileri<segreteria.sileri@sanita.it>(segreteria.sileri@sanita.it)
5/4/2020 16:51
A  anadma@inwind.it  

Egregio Presidente,
su indicazione del Viceministro, si ringrazia per la cortese proposta.
Si chiede di poter gentilmente fornire un Suo recapito telefonico.
Cordiali saluti.

Ministero della Salute
Segreteria del Viceministro
Sen. Prof. Pierpaolo Sileri

Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma
tel.  06 59945778
email: segreteria.sileri@sanita.it

21/03/2020; Campagna  5%° anno 2019/20;

Gent.mi, inutili i commenti o le parole sulla situazione in cui l’Italia e tutto il mondo stiamo e stanno ora vivendo, anzi morendo, tanti ns cari, amici, conoscenti e non ,per cause  non definite lasciano malomodo questo mondo, che seppur calpestato  a tanti andava bene, ora siamo tutti uguali ed anche il ricco diventa povero, egli ora ha più paura di noi e mostra compassione.

Ammettere che il covid 19 abbia smosso le coscienze risulta offensivo , ma vien da dire che in questo modo non si poteva andare avanti,  la natura stà ora rivoltandosi contro  fornendoci il conto sull’inquinamento e i danni del nostro bel vivere, si sapeva che prima o poi questo tipo di consumismo ci portava alla deriva, ora seguiranno tante riflessioni e il ritorno a cose perdute.

Noi siamo ancora presenti e se il Buon Dio ci  aiuta  a sopravvivere continueremo nel ns operato ad aiutare le persone ammalate e a definire le cose intraprese con il Governo e il Ministero sui diritti negati.

Un pensiero ed un abbraccio a chi soffre e chi in questo particolare momento si adopera ad alleviare il dolore e le sofferenze degli ammalati e gli sfortunati  di questo virus.

A chi intente farci continuare nel proseguo del nostro operato ci rivolgiamo anche quest’anno a chiedere il loro sostegno di aiutarci nella donazione del 5%° sui redditi.

L'ESPERTO/ARTICOLI

26/02/2020; Vaccini, ultime sentenze;

Fornitura di prodotti farmaceutici 

Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla fornitura di prodotti farmaceutici individuati sulla base del principio attivo, in relazione al quale il capitolato tecnico ha indicato in modo preciso le caratteristiche concernenti la forma farmaceutica, il dosaggio e la via di somministrazione, non venendo in rilievo aspetti variabili della offerta, è assolutamente ragionevole la previsione del criterio del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (fattispecie relativa ad un bando di gara per la fornitura di vaccini anti-pneumococcici).

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 16/11/2018, n.1257

L’indennizzo da vaccino

In tema di vaccinazioni antipolio, la tutela indennitaria va estesa anche ai vaccini raccomandati, in considerazione delle reiterate campagne di comunicazioni pro-vaccini. Spetta alla collettività, dunque, accollarsi l’onere di riparare i pregiudizi individuali. La Cassazione, analizzando l’evoluzione normativa in materia fino al Dl 73/2017 convertito dalla legge 119/2017, afferma così il principio per cui l’indennizzo da vaccino va accordato a tutti, a prescindere dalla differenza tra vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate.

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n.27101

Vaccini: la richiesta di informazioni all’Asl competente

Va sospesa l’efficacia del provvedimento con il quale un Comune abbia negato l’accesso ad un minore all’asilo nido comunale per asserita violazione della normativa in materia di obbligo vaccinale (art. 3, l. 199/2017), non avendo provveduto entro il termine del 10 marzo 2018 a presentare all’Azienda Sanitaria Locale la documentazione attestante la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, in base al piano vaccinale, laddove l’Azienda sanitaria competente non abbia dato preliminarmente seguito alla comunicazione con la quale i genitori esercenti la potestà sul minore abbiano richiesto chiarimenti relativamente ai vaccini proposti, alle informazioni epidemiologiche, alla sicurezza ed alle reazioni avverse, alle componenti dei vaccini ed all’attuale calendario vaccinale.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 14/05/2018, n.133

Immunizzazione a seguito di malattia naturale ed esonero dall’obbligo di vaccinazione

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ai sensi della normativa di riferimento, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui alla nuova disciplina introdotta dalla l. 119/2017 in tema di vaccinazioni obbligatorie, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Sistema sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Tribunale Milano sez. IX, 09/01/2018

Il nesso di causalità tra malattia e vaccinazione

Per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico -fisiche la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (respinta la domanda proposta dal ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per presunte menomazioni subite successivamente alle vaccinazioni a cui il medesimo si era sottoposto in giovane età).

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2017, n.26875

Concorrenza tra due vaccini con pari efficienza professionale

È legittimo porre in concorrenza nel medesimo lotto e aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo – in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa – due vaccini pneumococcici coniugati aventi diversa copertura di sierotipi se, a giudizio della Regione, motivato sulla base di una relazione istruttoria resa dal servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI), i due vaccini hanno pari efficacia profilattica e caratteristiche predefinite.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 10/11/2017, n.495

Responsabilità del genitore non vuole vaccinare il figlio

In caso di contrasto tra genitori separati sull’opportunità di sottoporre il figlio minore a dosi di richiamo di vaccini già somministrati, è ammissibile l’affievolimento della responsabilità genitoriale di uno dei due (nella specie, la madre), lasciando integra quella dell’altro (il padre), limitatamente alla questione vaccini, ritenendosi più corretta la scelta paterna conforme all’opinione scientifica largamente dominante.

Corte appello Napoli sez. famiglia, 30/08/2017

Vaccino e insorgenza della malattia

La mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino, confermata cioè da un consesso o autorità professionale, non può impedire l’individuazione processuale di un nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e l’insorgere della malattia. Tuttavia, il giudice investito della causa deve valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l’eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l’evento lesivo. Questo è in sintesi il monito della Corte di giustizia dell’Unione europea che affronta il delicato – e attuale – tema dei vaccini per valutare la compatibilità dei sistemi nazionali con la direttiva 85/374 sulla responsabilità per danno di prodotti difettosi. Nella specie, si trattava del sistema francese e di un caso controverso in cui un uomo, dopo tre trattamenti del vaccino per l’epatite B, iniziò a manifestare i sintomi della sclerosi multipla decedendo dopo 11 anni a causa di tale patologia. Per i giudici di Lussemburgo, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità.

Corte giustizia UE sez. II, 21/06/2017, n.621

Danno da vaccinazione: la prova a carico dell’interessato

In caso di azione risarcitoria per danni provocati da vaccini, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, n.24959

Esiste un rapporto tra autismo e vaccini?

Allo stato non si conoscono le cause dell’autismo, tuttavia le ricerche condotte assegnano sempre di più un ruolo importante a fattori genetici e prenatali nel determinismo dei disordini autistici; al contrario, il rapporto tra tale disturbo e i vaccini non è supportato da studi seri e credibili. Ne consegue che la tesi in forza della quale in casi dubbi si potrebbe esprimere parere favorevole alla concessione delle provvidenze ex l. 210/1992 (rubricata “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni”), sul presupposto che non potendosi escludere alcuna causa in ordine alla genesi dell’autismo, l’eventualità di un ruolo dei vaccini non potrebbe essere pretermessa, non sarebbe fondata su un giudizio di certezza o almeno di probabilità, bensì su una ipotesi meramente teorica e non dimostrabile.

Corte appello Salerno sez. lav., 08/06/2017, n.396

Il prodotto vaccinale plusvalente

L’aver messo in competizione, nell’ambito di una procedura di gara, due prodotti vaccinali non equivalenti, ma comunque caratterizzati da un rapporto di continenza (triakaidecavalente l’uno, e decavalente l’altro), sulla base del criterio del prezzo più basso, non è criterio di per sé irragionevole, non potendosi escludere in assoluto – acclarate le esigenze minime e bastevoli dell’Amministrazione – che il prodotto vaccinale plusvalente possa essere offerto, in regime di libero mercato (i vaccini sono in fascia C), ad un prezzo più basso del competitor.

Consiglio di Stato sez. VI, 19/01/2017, n.246

Acquisto di vaccino a più ampia copertura sieropatica

Il mancato riconoscimento dell’equivalenza tra i due vaccini ed il riconosciuto potere di scelta sull’acquisto del prodotto vaccinale a più ampia copertura sierotipica, prodotto da una sola società farmaceutica, giustifica l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, vertendosi in tema di acquisto da un unico fornitore.

Consiglio di Stato sez. III, 09/01/2017, n.27

Somministrazione di vaccini antinfluenzali

Devono ritenersi legittimi, e non contrastanti con i principi di libertà ed indipendenza professionale di cui all’art. 33 cost. ed al codice di deontologia medica, il regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e la corrispondente previsione dell’accordo medesimo che sanciscono l’obbligo di praticare vaccinazioni (a scopo preventivo di possibili insorgenze di epidemie stagionali) anche per i sanitari di medicina generale destinatari di tale contratto, non rilevando in proposito l’ulteriore obbligo del medico di aderire “ai programmi di attività ed agli obiettivi programmati di spesa”: se infatti quest’ultima imposizione può incidere sulle spese relative alla quotidiana attività di diagnosi e sulle cure prescelte dal medico sulle malattie diagnosticate, al contrario non ha alcuna influenza rispetto alla somministrazione di vaccini antinfluenzali nell’ambito di campagne vaccinali che, come noto, si svolgono con preparati e metodi somministrativi standardizzati in quanto promossi e organizzati dalle aziende.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/09/2013, n.8123

Finanziamento del fabbisogno sanitario standard

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, dell’art. 1 l. 11 dicembre 2016, n. 232, censurato per violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, e 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 836, l. 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui stabilisce specifiche finalizzazioni del fabbisogno sanitario standard — segnatamente, l’acquisto di farmaci innovativi, di farmaci oncologici innovativi e di vaccini, nonché la stabilizzazione del personale precario e l’assunzione di ulteriori risorse umane — anche mediante l’istituzione di fondi separati. Le questioni si fondano su un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, il comma 393 impugnato stabilisce che una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, è destinata alle finalità di cui ai successivi commi 400, 401, 408 e 409, che predeterminano, anche attraverso l’istituzione di fondi autonomi, la finalizzazione di determinate quote del fabbisogno sanitario nazionale standard. Poiché si tratta di disposizioni che concernono il concorso dello Stato al rimborso della spesa sanitaria regionale, le disposizioni impugnate non riguardano la Regione autonoma della Sardegna che provvede autonomamente al finanziamento del proprio sistema sanitario; ad essa, quindi, le suddette disposizioni non si applicano, in quanto Regione alla cui spesa sanitaria lo Stato non concorre e alla quale, dunque, nulla deve rimborsare. Resta fermo, naturalmente, che la Regione autonoma della Sardegna è tenuta a rispettare, al pari di tutte le altre Regioni e indipendentemente dalle norme censurate, i livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Corte Costituzionale, 19/04/2018, n.79

PAGINA WEB IL TEMPO.IT

20/01/2020; Eco lo Studio Segreto sui Vaccini "da il Tempo 8 Gennaio 2019";

Una ricerca di cinque anni fa evidenziava i casi avversi di encefalomielite. Sono 400 gli episodi in cui si è registrata la patologia del sistema nervoso.

Poco più di 400 casi di encefalomielite acuta disseminata. Casi avversi provocati da "vaccino". Un numero che non può di certo essere sottaciuto. E che invece, chissà perché, in tutto questo tempo, è stato tenuto ben «riposto» nel classico cassetto di turno, a cinque anni di distanza dallo studio che pure ha portato alla luce tali evidenze scientifiche.

Non si tratta dei soliti "No Vax" ma di uno studio finanziato con soldi pubblici e lasciato cadere nell’incuria e nell’oblio. Nel frattempo le ricerche sui vaccini, già programmate ed avviate all’Istituto Superiore di Sanità, sono state interrotte dopo il discutibile allontanamento del presidente dott. Fabrizio Oleari, nominato con concorso dal governo Monti, e la sua sostituzione - tutta politica - con il prof. Walter Ricciardi, il quale ben si era guardato dal partecipare al quel bando di concorso, salvo poi accettare il doppio incarico di commissario dello stesso Istituto per chiara fama secondo i voleri dell’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Tornando al tema diciamo che si tratta del primo report ("Analisi delle segnalazioni internazionali di encefalomielite acuta disseminata post vaccinazione") che descrive, in maniera capillare, le caratteristiche epidemiologiche della encefalomielite acuta disseminata post-vaccinica. Autore dello studio, pubblicato nel 2013 su "EpiCentro" - il portale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità - il dott. Paolo Pellegrino dell’Unità di Farmacologia clinica (Dipartimento di scienze biomediche e cliniche) dell’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco (Università di Milano).

Epicentro, per quanti non lo sapessero, fa parte del Vaccine Safety Net (Who Vsn), la rete di siti nata nell’ambito della Global Vaccine Safety, iniziativa a cura dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ideata per fornire ad operatori sanitari, istituzioni di salute pubblica e pubblico in generale, un facile accesso a informazioni scientificamente corrette ed affidabili sulla sicurezza vaccinale, nelle varie lingue dei diversi Paesi. I portali della rete, dopo un attento percorso di valutazione, vengono certificati dall’Oms stessa poiché adempiono a tutti i criteri di buona pratica in materia d’informazione sulle vaccinazioni. Insomma, lo avrete capito: non proprio il "circolo del dopolavoro". Ma addirittura l’Oms e, per quanto concerne i fatti di casa nostra, l’Istituto presieduto, fino a non molti giorni fa, dal dimissionario Walter Ricciardi. Ebbene, cosa è spuntato fuori da questa ricerca? È presto detto. Partiamo dai numeri. Sono stati ben 199 i casi rilevati dal VAERS (il reporting database americano) e 205 quelli evidenziati da EudraVigilance (il sistema di monitoraggio sulla sicurezza dei farmaci in Europa). Casi di encefalite acuta disseminata, s’intende. Una patologia caratterizzata da un processo infiammatorio e demielinizzante che investe il sistema nervoso centrale e che, negli "episodi" passati al setaccio nello studio del professor Pellegrino, sarebbero derivati dai vaccini antimorbillo, dall’esavalente, dall’antiepatite B, dall’antimeningococco, ma soprattutto dai vaccini antinfluenzali e anti-HPV.

«In questo studio - scrive il gruppo di ricerca dell’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco - abbiamo descritto, per la prima volta, le caratteristiche epidemiologiche della encefalomielite acuta disseminata post-vaccinica. A differenza degli studi precedenti riguardanti i casi di ADEM post infettiva, abbiamo osservato che questa patologia può riguardare ogni età. Abbiamo osservato che il vaccino anti-influenzale e anti-HPV siano quelli più comunemente associati a questa reazione avversa». Inoltre, sempre a leggere con attenzione le conclusioni della ricerca, si sottolinea ancora come i casi di encefalite post-vaccinica sarebbero stati sottostimati ("under-reporting") a causa di «una riduzione dell'interesse per questo evento avverso».

Ogni altro commento è superfluo ma una domanda sorge quanto mai spontanea: che ne era stato, finora, di questo interessantissimo studio, pure in bella evidenza sul sito dell’ISS e come mai stampa ed addetti ai lavori, solitamente sempre così vigili, lo hanno praticamente ignorato per tutti questi anni? Converrà che anche questo, così come tanti altri interrogativi sull’esatta composizione dei vaccini, (di cui nessuno, è bene ribadirlo, anche in questa sede, contesta l’efficacia), sia sottoposto all’attenzione di politici e magistrati.

07/01/2020; Gent.mo Sign. Ministro, e pc. alle persone in indirizzo ;

Anadma è un' associazione da sempre impegnata nella corretta informazione ai malati, alla loro assistenza ed alla collaborazione con enti ed istituzioni al fine di migliorarne la performance.
Abbiamo potuto notare che Lei, pur in questo breve lasso di tempo, sta provando a modificare il sistema e si adopera a porre in atto iniziative importanti volte a migliorare questa sanità, con tante luci ma anche con notevoli ombre.

Noi con queste poche righe ci proponiamo di sottoporle un rapido memento di alcune cose che nel passato abbiamo portato all’attenzione dei suoi predecessori e purtroppo delle loro mancate risposte.

In primo luogo Anadma rammenta che anche quest’anno per l’ennesima volta è stato fallito il traguardo del completamente dell'elemosina dell'art. 27 bis Lorenzin "equa riparazione ed equo ristoro"  spostato all'anno 2020 a causa di “ mancanza di personale”.
Evidentemente nessuno ricorda più o forse a nessuno interessa che di queste persone che per colpa di uno Stato arruffone e superficiale sono state infettate, molte ormai sono morte, molte altre sono in attesa da alcuni decenni dei riconoscimenti previsti, prima dalla Legge Turco poi ridotti a semplice mancia dall’art. 27 bis Lorenzin.

La conclusione viene spostata di anno in anno in attesa che “nei corridoi dei passi perduti del Ministero” qualcuno si ricordi o abbia voglia di fare il lavoro per cui viene pagato. Ricordiamo ancora il comportamento dei Giudici sui risarcimenti portati a scorporo  dell'indennizzo percepito e gli adeguamenti pagati da Ministero /Regioni a ritmo di calende greche. Quindi non solo il danno subito, le spese sostenute ma anche la beffa dello scorporo .
Che dire poi di coloro che pur avendo diritto alle Transazioni in base alla Legge Turco, in regola con tutti i documenti, avendo vinto la causa/le cause, sono state costrette ad accettare l’equa riparazione in quanto l’avvocatura dello Stato ha scavalcato le decisioni dei magistrati ed ha deciso diversamente. Quindi ancora una volta “ il danno e la beffa”.

E’ molto triste ancora vedere che un sistema sanitario che spesso si colloca ai primi posti mondiali per qualità si pone in maniera vergognosa nei confronti dei più deboli nel momento del loro massimo bisogno. E’ inaccettabile che per esercitare il “DIRITTO ALLA SALUTE”  come previsto dalla santificata Costituzione, ormai usata solo a fini politici, si debba solo pagare di tasca propria o attendere serenamente la morte !!!

Un paese, la Sanità non si governa solo con la politica ma con il BUON SENSO ED IL RISPETTO DELLE PERSONE e chi ne ha più bisogno se non i malati. E’ probabile che a Lei le nostre problematiche non interessino, probabilmente le ritiene di poco conto, ma tali non sono per chi soffre, per chi sta male, per chi ha bisogno oggi e non dopodomani o addirittura e solamente quando qualcuno si degna di riconoscere un diritto fondamentale “ La salute”.

Lei sicuramente non è a conoscenza dei tanti incontri che abbiamo avuto con i Ministri precedenti, con il Ministro Lorenzin, poi con la Grillo e quindi con la Lorefice, Commissione affari sociali, lavorando tra l’altro alla stesura di un documento (programma anno 2019) in cui si prendeva in esame la riapertura dei termini agli esclusi della transazione dei danneggiati.

Va bene valorizzare medici e farmacie ma vanno assolutamente ridotti i tempi di attesa nei Pronto Soccorso, i tempi per gli esami, i tempi di intervento sugli operandi. L’organizzazione ospedaliera in particolare è basata da un lato su persone  che sono pervenute a determinati livelli spesso grazie a meriti politici e non personali, dall’altro da sindacati asfissianti che non lavorano per il paziente ma per aumentare la loro fetta di potere.
Così non può funzionare, quello che serve è EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Che dire ? Lei per caso ha letto alcune delle nostre richieste relative a :
A) pagamento indennizzi mensili ai danneggiati;
B) ampliamento platea danneggiati dalla Talidomite dal 56 al 65 ;
C) farmaci da banco con costi superiori sino al 16% rispetto al resto dell’Europa.
Ecc., ecc..

Come sempre siamo disponibili al dialogo, basta che ce ne sia data la possibilità, se a lei interessa conoscere qual’è il pensiero dell’uomo di strada, quali sono le sue vere necessità, i suoi problemi, noi siamo disponibili a parlare di cose concrete sempre e ovunque.

Con Cordialità Il Presidente Ass. ANADMA Onlus.

https://www.money.it/pensioni-invalidita-requisiti-2020-limiti-reddito-aggiornati;

13/12/2019; Pensioni invalidità, nuovi requisiti nel 2020: a chi spetta e limiti di reddito aggiornati;

Pensioni per invalidi civili: aggiornati i limiti di reddito (così come gli importi). Ecco i nuovi requisiti per avere diritto ad un sostegno economico.

Pensioni di invalidità: sono stati ufficializzati tutti i limiti di reddito, nonché gli importi, delle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili.Ci riferiamo alle pensioni di invalidità di tipo assistenziale, da non confondere ad esempio con la pensione di inabilità previdenziale per la quale è necessario avere un minimo di anni di contributi, che l’Inps riconosce solamente a coloro che oltre ad avere un problema fisico tale da ridurre la capacità lavorativa dell’interessato sono anche al di sotto di una certa soglia di reddito stabilita annualmente dall’Inps.Nel 2020 i limiti di reddito per beneficiare delle pensioni per invalidi civili sono stati rivisti al rialzo, così come gli importi dei trattamenti; è stato l’Inps ad ufficializzarne i valori nella circolare numero 147/2019, annunciando l’adeguamento dei valori con l’andamento annuo dell’inflazione.Noi stessi qualche giorno fa vi abbiamo anticipato gli importi di alcuni degli assegni assistenziali per invalidi civili, mantenendo però il dubbio su alcuni valori - quali ad esempio l’indennità di accompagno - per i quali l’Inps utilizza una rivalutazione differente da quella che si applica sulle altre prestazioni.La circolare dell’Inps ci dà finalmente l’ufficialità su quali sono le condizioni reddituali che un invalido civile (con percentuale pari almeno al 74%) deve soddisfare per avere diritto ad una pensione mensile. Come vedrete nella tabella seguente, i limiti di reddito variano a seconda della percentuale e della causa di invalidità: ad esempio, per coloro che sono affetti da talassemia major o da drepanocitosi non c’è alcun limite, così come per beneficiare delle varie indennità di accompagno (compresa quella di comunicazione per sordomuti).Il limite, invece, è molto basso per gli invalidi parziali: vista la percentuale ridotta di invalidità, infatti, l’Inps riconosce un sostegno solamente a coloro che versano in una situazione economica di profonda difficoltà.Ma vediamo nel dettaglio a chi spettano le pensioni di invalidità nel 2020 analizzando tutti gli importi dei limiti di reddito ufficializzati dall’Inps.

Sentenza: https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/13/morte-per-contagio-da-sangue-infetto-escluso-danno-terminale;

13/12/2019; Responsabilità medica, Morte per contagio da sangue infetto, escluso danno terminale:Cassazione, sentenza n. 29492/2019: nelle patologie ingravescenti viene in rilievo il danno biologico permanente e non il temporaneo (terminale):

La morte di un uomo, contagiato a seguito di una trasfusione infetta, verificatasi a causa dello sviluppo della patologia (epatite C), non rappresenta un "nuovo" danno alla salute, autonomo e diverso, rispetto al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato. Infatti, il decesso deve essere considerato come un prevedibile rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta.Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. III civile, con la sentenza del 14 novembre 2019 n. 29492.

https://www.baritalianews.it/58113/2019/10/22/se-i-tempi-di-attesa-sono-troppo-lunghi-il-paziente-ha-diritto-ad-andare-privatamente-pagando-solo-il-ticket-la-legge-che-pochi-conoscono/

08/12/2019; Se i tempi di attesa sono troppo lunghi il paziente ha diritto ad andare privatamente pagando solo il ticket, la legge che pochi conoscono;

In Italia, purtroppo i tempi di attesa della sanità sono molto lunghi e, purtroppo, spesso incompatibile con lo stato di salute di chi necessita una visita. Pochi sano, però, che la legge va incontro a questa situazione garantendo la possibilità di pagare solo il ticket e farsi visitare privatamente quando i tempi di attesa superano i 30 giorni per le visite mediche specialistiche e i 60 giorni per gli esami diagnostici. Questo diritto è tutelato dalla legge ma, purtroppo, in pochi lo conoscono. Vediamo nel dettaglio quali sono i diritti del cittadino. Il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10del 1998 ha stabilito che il cittadino ha il diritto di sapere dal Cup entro quale data potrà essere sottoposto a visita o potrà fare un esame diagnostico. Se viene a sapere che la prestazione medica di cui ha bisogno non può avvenire entro i 30 giorni per le visite specialistiche e i 60 giorni per gli esami diagnostici, allora ha diritto a pretendere che la stessa visita sia accordata dal medico privatamente, in intramoenia, solo pagando il ticket che sarebbe servito per la prestazione in ambito pubblico. Il cittadino, a questo punto, deve presentare una richiesta per «prestazione in regime di attività libero-professionale intramoenia al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria. Nella richiesta devono essere indicati i dati, specificare la prescrizione dell’esame diagnostico o della visita specialistica e specificare che il Cup ha comunicato che non è possibile essere sottoposto a visita prima della data … e indicare la data del Cup. Poi continuare richiedendo che la prestazione sanitaria venga accordata in regime di intramoenia con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13. Specificare ancora che la vista è urgente e assolutamente incompatibile con i tempi indicati dal Cup. I ultimo il malato deve specificare che, se non viene prenotata per tempo una visita in intramoenia la visita verrà effettuata privatamente con la richiesta successiva del rimborso dei costi sostenuti alla azienda sanitaria nazionale.

05/12/2019; Sindrome dopo il Vaccino, avrà il Vitalizio:

23/11/2019; COMUNICATO  ai danneggiati da sangue/emoderivati/vaccini/talidomide.

Alle persone in indirizzo e pc  al Ministro della Salute pro tempore  Roberto SPERANZA;

Gent.mi, siamo alla fine del 2019 e le risposte del Governo attuale sono  anch’esse simili al precedente pertanto su un lavoro già fatto dobbiamo  ripartire  nuovamente da zero, insistere, scrivere , telefonare ma anche di questo Ministro detto SPERANZA vaga è la speranza finora ad esaudire le nostre  richieste fatte in precedenza  seppur con ragione o sentenze in giudicato.

Vale per i risarcimenti sulla ultimazione della TRANSAZIONE art. 27 bis Lorenzin che ad una possibile  riapertura per una nuova transazione per gli esclusi o rinunciatari  al diritto, come promesso.

Vale per i pagamenti delle RIVALUTAZIONI ADEGUAMENTO INDENNIZZO , seppur con sentenze in giudicato lento il Ministero e le Regioni ad esaudirne  poi il pagamento, siamo alle calende greche  e le  ingiunzioni  e continue telefonate sui perché nel ritardo portano a poco, ognuno fa quello che vuole Regioni comprese. Sui ritardi e comportamenti del Ministero chiesto l’aiuto pure del C.E.D.U.       

Siamo comunque sempre alla ricerca di un incontro con Ministero e  Ministro per i ritardi ed esaminare le richieste:

- DEFINIZIONE ITER TRANSATTIVO;
- ESTENSIONE /RIAPERTURA TERMINI EQUA RIPARAZIONE AGLI ESCLUSI E RINUNCIATARI 27 Bis;
- ESTENSIONE  AI TALIDOMIDICI   DAL  1950 AL 1964  SU INDENNIZZI  E RELATIVI RISARCIMENTI;
- ABBATTIMENTO E RESTITUZIONE  DEI COSTI LEGALI AI DANNEGGIATI;
- ESENZIONE TOTALE SU ESAMI CURE TERAPIE E TICHETS   A TUTTI I DANNEGGIATI;
- RICONOSCIMENTO  DOMANDE “INTEMPESTIVE” SUI DANNI VACCINO  ESCLUSI ALLA LEGGE 229/05
- PAGAMENTO MENSILE INDENNIZZI;
- ANTICIPO PENSIONISTICO AI DANNEGGIATI
- RIMBORSO SPESE MEDICHE TOTALI CON ASILO NIDO  ASILO MATERNO  GRATIS;

PS: alle tante lettere finora nessuna risposta ma un giorno sarà lei a venire da noi.        

04/10/2019; LO STATO chiede di aumentare l'età delle pensioni perché in EUROPA tutti lo fanno.

NOI CHIEDIAMO IN CAMBIO:

- di arrestare tutti i politici corrotti, di allontanare dai pubblici uffici tutti quelli condannati in via definitiva o che patteggiano perché in EUROPA tutti lo fanno, o si dimettono da soli per evitare figure imbarazzanti.

NOI CHIEDIAMO:

- di dimezzare il numero di parlamentari perché in EUROPA nessun paese ha così tanti politici!

NOI CHIEDIAMO:

- di diminuire in modo drastico gli stipendi e i privilegi a parlamentari e senatori, perché in EUROPA nessuno guadagna come loro.

NOI CHIEDIAMO:

- di poter esercitare il "mestiere" di politico al massimo per 2 legislature come in EUROPA fanno tutti!

NOI CHIEDIAMO:

- di mettere un tetto massimo all´importo delle pensioni erogate dallo Stato (anche retroattive), max 5.000,00 Euro al mese di chiunque, politici e non, poiché in EUROPA nessuno percepisce 15/20 mila oppure 93.256,00 euro al mese di pensione, come avviene in ITALIA per gli ex dirigenti di Stato. Il 10% del costo delle pensioni italiane appartiene a questi soggetti.

NOI CHIEDIAMO:

- di far pagare farmaci, visite specialistiche e cure mediche ai familiari dei politici poiché in EUROPA nessun familiare dei politici ne usufruisce come avviene invece in ITALIA dove con la scusa dell'immagine vengono addirittura messi a carico dello stato anche gli interventi di chirurgia estetica, cure balneotermali ed elioterapiche dei familiari dei nostri politici!

CARI MINISTRI:

- avete votato unanimemente l'aumento del 300% dei vostri rimborsi spese, portandoli a 150.000,00 Euro annui oltre ai 19.600,00 Euro di stipendio mensile che vi paghiamo.

- non ci paragonate alla GERMANIA dove non si pagano le autostrade, i libri di testo per le scuole sono a carico dello Stato fino al 18° anno d'età, il 90% degli asili e dei nidi sono aziendali e gratuiti e non vengono chiesti 400/450 Euro come gli asili statali italiani!

IN FRANCIA:

- le donne possono evitare di andare a lavorare part time per racimolare qualche soldo indispensabile in famiglia e percepiscono dallo Stato un assegno di 500,00 Euro al mese come casalinghe più altri bonus in base al numero di figli.

IN FRANCIA:

- non si pagano le accise sui carburanti delle campagne napoleoniche, mentre per noi la pressione fiscale su ogni litro è del 75% e paghiamo ancora per la guerra d'Abissinia!

IN INGHILTERRA:

- il capo della polizia di Scotland Yard guadagna la metà rispetto ad un questore italiano.
- loro non fanno parte della UE e non versano tributi a fondo perduto per mantenere i nostri politici.

IN BELGIO:

- tutte le visite mediche e le ecografie delle gestanti sono a carico dello Stato oltre al sussidio di disoccupazione di 900,00 Euro fino a quando si riesce a trovare lavoro.

IN SVEZIA:

- lo Stato regala ad ogni pensionato una bicicletta o l'esenzione del biglietto di trasporto al fine di raggiungere a costo zero i centri commerciali.

NOI CHIEDIAMO A VOI POLITICI:

- che la smettiate di offendere la nostra intelligenza. Il popolo italiano chiude 1 occhio, a volte 2, un orecchio e pure l'altro, ma la corda che state tirando da troppo tempo si sta spezzando.

SE APPROVI, PUBBLICA E DIFFONDI QUESTO MESSAGGIO E CHIEDI AD ALTRI DI FARLO!!!

Inoltrare a rafficaaaaaaaaaaa.

17/09/2019; Sangue infetto, Ministero della Salute condannato dopo 40 anni a risarcire una donna senese.

Storie di ordinaria malasanità che riescono a volte ad avere un risvolto positivo: dopo quasi 40 anni, una donna senese ottiene giustizia e il risarcimento da parte del Ministero della Salute per aver contratto l’epatite C con trasfusioni, in ospedale. Oggi, la sentenza del giudice Delio Cammarosano del tribunale civile di Siena, è quasi storica e degna conclusione del lavoro certosino dell’avvocato Enrico Troccoli, che non si è arreso alla precedente giurisprudenza ma è riuscito a dimostrare il nesso causa effetto a distanza di trent’anni (2010) dalle trasfusioni, quando per la legge sarebbe stato tardi per farlo. E così ha permesso che fossero riconosciuti i diritti della signora Russo, che nel 2001 aveva scoperto tutto: “L’epatite è una malattia silente e la signora Russo si è aggravata dopo diversi anni – spiega l’avvocato . Abbiamo dimostrato in giudizio appunto che i valori dell’epatite possono modificarsi e la malattia può trasformarsi da silente a importante. Non bisogna dunque fermarsi alla data in cui il soggetto accerta di avere la malattia ma a quella in cui la malattia diventa importante”.

Bisogna fare un passo indietro, al 1990 e all’ospedale Burresi di Poggibonsi. E’ qui che ha inizio la vicenda: Clementina Russo si trova in ospedale per partorire. Avrà bisogno di trasfusioni ma per lei, queste trasfusioni con sangue infetto saranno l’inizio di un calvario che dura ormai da quarant’anni: è così che Clementina Russo ha infatti contratto l’epatite C.

“Nel 2010 la struttura dove sono state effettuate le analisi ha accertato in maniera chiara che il grado di epatite si era innalzato in maniera importante, tanto da farlo rientrare, secondo il giudizio della commissione medica, nel giustificato indennizzo a Clementina Russo – prosegue l’avvocato Troccoli – . Inizialmente le richieste fatte dalla signora sono state tutte rigettate perché è stabilito che queste andassero fatte entro i tre anni dalla scoperta della malattia (termine ultimo sarebbe dunque stato il 2004, ndr).

Una sentenza importante che dà speranza a tutti quei soggetti (tantissimi i casi che si sono verificati in tutta Italia in quegli anni) che hanno contratto malattie a seguito di trasfusioni di sangue infetto. Il che non è così banale: è la vita che cambia all’improvviso, la salute che peggiora in modo irrimediabile e irreversibile, la difficile convivenze quotidiana con tanti, troppi effetti collaterali..

Una sentenza, dicevamo, con la quale è stato riconosciuto un diritto all’indennizzo che fino a quel momento era stato rigettato dalle commissioni mediche. Le quali rispondevano che “Le relative richieste erano state fatte erano fatte oltre i tre anni previsti dalla normativa. Noi siamo riusciti a dimostrare che i tre anni non decorrono dal momento della scoperta della malattia ma dal momento in cui essa diventa importante. E’ il dato clinico da prendere come punto di riferimento”.

Una storia che dà speranza anche grazie al lavoro di un giovane avvocato che non si è arreso come molti altri colleghi hanno fatto fermandosi alla giurisprudenza esistente. “Nel caso della signora Russo ho lavorato molto sull’accertamento del dato clinico della malattia al 2010 e non al 2001, quando il dato clinico era certo. E’ da quella data che la salute della signora è precipitata. Il mio primo caso analogo, l’ho approfondito perché si sta aprendo uno scenario ampio e importante sulla materia, regolata dalla legge 210/92. Sono tantissimi i casi come quelli della signora Russo e vanno approfonditi prima di poter dare risposte certe sulla possibilità di ottenere risarcimenti”.

Eppure il Ministero della Salute non ha certo ceduto facilmente. Se fosse così semplice, tutti potrebbero ottenere un indennizzo: “Infatti, nonostante la notifica della sentenza e l’invito bonario a pagare somme che spettano di diritto alla signora, siamo dovuti ricorrere al Tar attraverso il giudizio di ottemperanza per chiedere al Ministero della Salute di pagare la signora. A questo punto è stato nominato commissario ad acta il prefetto e qualche giorno fa siamo riusciti, dopo cinque anni di battaglie tra tribunale e Tar”.

Il Ministero della Salute cercherà in ogni modo, naturalmente, di evitare questa emorragia di fondi ma diversi soggetti in Italia, ormai, si sono già rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo perché venisse riconosciuto il pagamento delle somme spettanti secondo giudizio. Un indennizzo che non rende certo la salute perduta ma certe sentenze ripagano un po’ del dolore e dell’amarezza e premiano giovani avvocati coraggiosi che guardano oltre la normativa.

03/05/2019 ; Comunicazione

Alle associazioni, ai legali e ai danneggiati.

Il 4 Marzo 2018 è nato il governo 5 Stelle-Lega:  “ Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani", queste le prime parole di Conte.
In base a questi presupposti ed alle tante altre affermazioni di questo tenore ci siamo sentiti confortati nella nostra azione per difendere i diritti dei danneggiati ed abbiamo proseguito con ulteriore entusiasmo presso tutte le sedi deputate.

Vediamo come sono andate le cose ad oltre un anno di distanza e dopo numerose azioni da noi intraprese in tal senso :

TRANSAZIONI  540 sono le pratiche ancora rimaste in sospeso, ad oggi è tutto fermo, in barba al fatto che le transazioni dovevano essere concluse entro il 2017.

INDENNIZZI  non abbiamo ricevuto nessun chiarimento da parte del Ministro G. Grillo su una possibile "verifica alla legge 210/92 e in particolare relativamente agli indennizzi per coloro che hanno ricevuto le ultime cure (fatti salvi quelli da sentenza) .

RIAPERTURA TERMINI PER GLI ESCLUSI  nessuna risposta è stata fornita sulla riapertura dei termini agli esclusi per l’accesso al risarcimento in una nuova transazione, come enunciato dal Ministro alle pag. 32/33/34 nel "Programma anno 2019". Ancora nulla di fatto e nessuna modulistica approntata per la domanda, nessuna risposta anche alla nostra domanda di essere ricevuti per discuterne i termini .

PAGAMENTO MENSILE INDENNIZZI nessuna risposta alle nostre sollecitazioni relative al pagamento mensile degli indennizzi.

TALIDOMITE  nessun riscontro da parte del Ministero in merito all'accoglimento delle domande relative alla classe 1957 sui danni da talidomite.

SPESE LEGALI nessuna risposta dal Ministero sulle ulteriori spese legali sollecitate da parte della Avvocatura dello Stato pervenute ai danneggiati prescritti.

Questo è lo stato di fatto: NESSUNA RISPOSTA.

Nel frattempo preoccupati di questo silenzio tombale abbiamo cercato un’altra sponda, ossia nel PD ed abbiamo sollecitato un incontro con Zingaretti, risultato, a mesi di distanza non abbiamo avuto ancora alcun riscontro e si che il PD fu l’estensore nonché ideatore della legge 210.  Che dire ?

E’ evidente che tutto ciò è sconfortante ma è altrettanto certo che questo comportamento non ci farà demordere dalla nostra azione, anzi se possibile aumenteremo i nostri sforzi in tutte le direzioni possibili, con tutti i mezzi a nostra disposizione comprese le elezioni prossime future.
Ricordo a tal proposito la promessa fatta all’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, promessa mantenuta !!

I diritti dei danneggiati della sanità sono INALIENABILI e noi continueremo a combattere con determinazione e senza sosta.  

06/04/2019; CAMPAGNA 5 %° ANNO 2018/19

SE LO MERITIAMO AIUTATECI !!

23/01/2019; News Comunicato Stampa N° 91, SANITÀ:

REGIONE VENETO ANTICIPA 15 MLN DI INDENNIZZI STATALI A VITTIME DI TRASFUSIONI - PRESIDENTE ZAIA, “SCELTA DI RESPONSABILITÀ CHE ANTEPONE LE PERSONE ALLA BUROCRAZIA”

(AVN) Venezia, 23 gennaio 2019

La Regione Veneto, con decreto a firma del direttore regionale della sanità veneta Domenico Mantoan, ha dato mandato all’Azienda Zero di anticipare 15 milioni di euro di indennizzi statali dovuti a cittadini che hanno contratto danni gravi e irreversibili a seguito di trasfusioni. Ad essere interessate sono 1330 persone in Veneto, pazienti  che hanno contratto infezioni da Hiv o epatiti a seguito di trasfusioni di sacche di ‘sangue infetto’ o di emoderivati contaminati. In base alla legge 260 del 1992 e a specifiche sentenze della magistratura, tali persone hanno diritto a ricevere un assegno permanente dallo Stato a parziale risarcimento delle menomazioni irreversibili riportate a causa di trasfusioni effettuate con partite di emoderivati non controllati. 

“E’ una storia datata e dolorosissima che risale ancora agli ultimi decenni del secolo scorso – precisa il presidente della regione Veneto, Luca Zaia – Ma in questa vicenda la Regione Veneto ha voluto essere sempre dalla parte dei cittadini, prima sollecitando con ogni mezzo l’erogazione di indennizzi statali, e poi decidendo di anticipare con soldi del proprio bilancio le somme dovute dallo Stato alle vittime.  Una scelta sulla quale il Veneto ha condotto quasi un braccio di ferro con la Corte dei Conti e con il Governo per giungere ad un accordo nazionale tra Stato e Regioni e farsi così autorizzare a non far pagare alle vittime il conto amaro di un errore della sanità e dei ritardi del Ministero della Salute. La nostra è stata una lunga battaglia di solidarietà e di responsabilità, intrapresa per alleviare, anche se in maniera parziale, i danni incommensurabili patiti da queste persone”. 

Lo stanziamento deliberato è relativo agli indennizzi dovuti per il 2019. Lo scorso anno, sempre con i fondi della gestione accentrata del fondo sanitario regionale, la Regione Veneto ha anticipato 13.573.017 euro, per il pagamento di vitalizi ed arretrati a 1340 emotrasfusi. Nel 2017 la Regione Veneto ha anticipato 13.414.540 euro a 1363 emotrasfusi per il pagamento delle indennità previste dalla legge nazionale. A giugno 2016 furono pagati altri 14 milioni di euro a titolo di anticipo.       

17/01/2019; da Vincenzo de Salvatore, Incontro Lorefice fra Associazioni e Legali.

Vincenzo de Salvatore; L'incontro avuto oggi con il Presidente della Commissione Affari Sociali, on. Marialucia Lorefice e con il dott. Marcello Sperandinelli, responsabile della segreteria del Ministro della Salute, è stato improntato sostanzialmente sulla "revisione" della 210 paventata nelle linee di indirizzo per l'anno 2019 che il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito.

Il presidente della commissione ha ascoltato le nostre osservazioni sulla materia oggetto dell'incontro e la nostra posizione è stata ferma sulla assoluta contrarietà ad una revisione della legge 210. Nei nostri rilievi abbiamo focalizzato la problematica sui seguenti punti:
1) La revisione della 210 aprirà un contenzioso con il Ministero che riguarderà l'intera platea dei titolari dei ratei bimestrali e ciò si configurerebbe come una vera e propria persecuzione politica nei nostri confronti.
2) Abbiamo sollevato il conflitto di interessi tra il Ministero, nostra controparte in tutte le sedi, e noi danneggiati. Infatti il ministero si trova a gestire i procedimenti a nostro carico e nello stesso tempo è la parte che si pone contro di noi negli stessi procedimenti. Le norme in materia sono chiare: la pubblica amministrazione deve rimuovere i conflitti di interesse anche potenziali. Un soggetto terzo, estraneo al conflitto, dovrebbe gestire le procedure che ci riguardano a garanzia dell'imparzialità.
3) Abbiamo evidenziato che permangono sul tappeto tutte le problematiche da tempo sollevate cioè la differenza di trattamento nei pagamenti dei ratei bimestrali tra chi è pagato dal Ministero e chi è pagato dalle Regioni, i ritardi sui pagamenti dell'equa riparazione e delle sentenze e sulle decisioni prese su molte posizioni dal dipartimento in contrasto con le norme di riferimento.
4)Abbiamo chiesto un comunicato ufficiale del Ministro che rassicuri l'intera platea degli interessati che non è intenzione del Ministero revisionare la legge 210.

Il Presidente Lorefice e il dott. Sperandinelli hanno raccolto le nostre osservazioni che sottoporrano all'attenzione del Ministro Grillo e l'on. Lorefice ha tenuto a precisare questi punti:
1) Non è stato predisposto nessun provvedimento di legge o emendamento volto a modificare la 210.
2) Una eventuale revisione della 210 sarà oggetto di pre-confronto con noi titolari di interessi diffusi.
3)Le linee di indirizzo in questione sono state chieste dalla Direzione del Dipartimento Ministeriale quale atto formale per gli obiettivi strategici per l'anno 2019 ma non costituiscono un atto di volontà politica del ministro.
4) L'onorevole Lorefice ha sottolineato la sua immutata attenzione nei confronti della nostra problematica e che manterrà con noi il contatto informativo.

Alla luce delle rassicurazioni fatte possiamo ben sperare che la revisione della 210 sia accantonata ma restiamo in attesa di una ufficialità da parte del Ministro della Salute.

( In settimana avremo un incontro per definire gli indennizzi e la riapertura termini agli esclusi sulla transazione, ecc…)

Se ognuno fa qualcosa ci arriviamo, l’unione fa la FORZA.

08/01/2019 ; Il Ministro risponde sugli indennizzi...

Gentilissimi,
la presente per precisare che al momento non esiste alcun progetto di intervento normativo sulla materia. Qualsiasi modifica alla normativa attuale andrà comunque effettuata con il coinvolgimento del Parlamento.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Capo della Segreteria particolare del Ministro
dr. Marcello Spirandelli

Da: anadma@inwind.it [mailto:anadma@inwind.it]
Inviato: giovedì 13 dicembre 2018 18:22
A: Segreteria Ministro; Segreteria DGVESC; Segretariato Generale; Giordano Giulia
Oggetto: Comunicazione

Gent.mi, allego sotto la nota tratta dal sito del Ministero Salute del 5/12/2018 riguardante il programma e gli indirizzi del 2019 in particolare gli enunciati alla pag.33/34/35 riguardante i danneggiati da contagio in cui il Ministro G. GRILLO propende ad una verifica generale a chi  ha fatto le nuove cure al fine di  TOGLIERE il vitalizio o indennizzo come da legge 210/92  esulando dalla Tab. A art.834 ben sapendo che questa  è "da durare a vita", se ” il cambiamento “significa prendersela con gli ammalati  siamo messi male, darete in questo modo solo  lavoro ai legali. 

Io vi avverto, non costringeteci a portare gli ammalati davanti al Ministero o al Parlamento che stavolta succede qualcosa di brutto, avvertite pure chi di competenza e il Ministro che stà giocando sporco e rischia tantissimo. Questo Ministro tutela i cittadini ammalati  o il   M.E.F.

Io la mia parte di avvisare l'ho fatta  e ora ci stiamo preparando, a voi le  conseguenze.

Il Presidente Ass. Anadma Onlus   BOGONI P.I. Antonio

29/12/2018 ; Risposta di un Europarlamentare sugli Indennizzi da Roberto Isgrò, Grazie.

L’atto d’indirizzo è un atto che definisce obiettivi e programmi che il ministero, anche su sollecitazioni derivanti dalle direzioni, intende prendere in esame. Non va in alcun modo confuso con norme e neppure con progetti già maturi per essere tradotti in atti vincolanti. Al momento non vi è alcuna norma concreta di revisione degli indennizzi. . In ogni caso è importante non fare l’errore di confondere il concetto di “revisione”(modifica) con quello di “eliminazione". Attraverso l’atto di indirizzo in questione il ministero vorrebbe sollevare l’attenzione e prospettare un confronto sul fatto che l’indennizzo dovrebbe tener conto dei passi avanti che fa la medicina. Valga, a titolo esemplificativo, l’epatite C, patologia che, in seguito al progresso scientifico, può oggi essere stabilizzata e sulla quale comunque va considerata ogni singola situazione con le sue specificità. Ribadisco che al momento non c’è alcuna norma, nessun tentativo di inserire emendamenti in legge di bilancio o presentare proposte. La questione sull’indennizzo andrà affrontata non per togliere risorse, ma nell'ottica complessiva di una maggiore equità ed efficienza nell'erogazione degli indennizzi e tutto ciò non sarà fatto senza un ampio confronto con le rappresentanze dei soggetti interessati, anche in sede parlamentare. Ciò può essere solo frutto di una discussione aperta e di sistema, e non prevede interventi estemporanei.

15/12/2018 ; Il Ministro della Salute dice: testi tratti dal sito del Ministero pag.33/34/35

     ATTO  DI  INDIRIZZO ANNO  2019  (tutto lavoro per gli Avvocati e Associazioni)  

"In ordine alla gestione degli indennizzi e risarcimento danni da emotrasfusioni di sangue infetto  e vaccini obbligatori si lavorerà a una revisione della legge 210/1992 e della legge 229/2005 relativa agli indennizzi in quanto il modificarsi delle conoscenze scientifiche e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di danni da emotrasfusioni infette e da vaccini obbligatori rende consigliabile una revisione generale della normativa del settore.

In particolare, appare urgente considerare l’attualità dei requisiti sulla cui base sono stati riconosciuti i benefici di legge.

Infatti, la messa a disposizione da parte del Ministero a carico della fiscalità generale di nuovi farmaci curativi dell’epatite C, consentendo la guarigione dei soggetti, supera il presupposto     della permanenza della menomazione che costituisce il requisito fondamentale del riconoscimento dell’indennizzo.

l’evoluzione della farmacologia ha consentito anche la cura di patologie connesse alla vaccinazione.

Ulteriore motivo che rende necessaria tale revisione generale risiede anche nell’esigenza di uniformare tale tipo di indennizzo a quelli erogati dallo Stato e aventi presupposti di solidarietà sociale.

Rientra in tale ambito anche una definizione certa della quantificazione degli importi, finora oggetto di un notevole e gravoso contenzioso, conseguente ad alcune lacune della disciplina vigente.

Nel 2019 il Ministero della salute sarà impegnato nell’implementare una reale condivisione informativa dei dati relativi agli indennizzi nonché la riattivazione di incontri di coordinamento Stato – Regioni per una riprogettazione del sistema informativo gestionale interno di questo Ministero.

Ciò accompagnato da una riprogettazione e razionalizzazione dei processi interni con eliminazione di tutto il cartaceo e sola gestione digitale.

Ciò sarà possibile solo attraverso reperimento di risorse anche attraverso compensazione su capitoli già esistenti. Tale intervento è limitato nel tempo (2/3 anni) e ha costi sostenibili.

Infatti, con la delega delle funzioni statali in materia di indennizzo legge 210/92 alle Regioni, si è venuta a creare una parcellizzazione della gestione del medesimo indennizzo sul territorio nazionale che potrebbe essere prima mitigata e poi risolta attraverso la condivisione digitale delle informazioni.

L’obiettivo è di monitorare il fenomeno, omogeneizzare i criteri di riconoscimento e creare un corretto scambio informativo tra Ministero della Salute, della Difesa (Commissioni medico ospedaliere della sanità militare) e regioni si ritiene quindi fondamentale l’attivazione di corrette procedure di comunicazione anche attraverso la costituzione di una banca dati comune che consenta a tutti gli attori del processo di conoscere in tempo realelo stato di tutti i procedimenti afferenti la materia.

Da ciò il Ministero potrebbe ricavare efficaci informazioni utili anche per la difesa in giudizio.

E’, altresì, auspicabile l’estensione della procedura dell’equa riparazione ex all’art. 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Infatti, sulla base della positiva esperienza di deflazione del contenzioso in materia di risarcimento del danno anche per gli aspetti connessi al contenzioso sovrannazionale innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), si potrebbe ipotizzare una estensione di una analoga soluzione anche per i contenziosi istaurati dopo il 1/1/2008.

Da ultimo è stato avviato nel corso del corrente anno un percorso volto a perseguire il miglioramento della conoscenza scientifica con l’ingresso dell’Ufficio Medico Legale nel sistema Bibliosan degli IRCCS, sistema che abbraccia circa l’80% della pubblicistica scientifica medica mondiale, in materia di complicanze conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, a trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati e di danni causati dall’assunzione di talidomide anche attraverso la realizzazione di una raccolta bibliografica aggiornata delle evidenze scientifiche (pubblicazioni, documenti, atti di convegni, report studi e ricerche bibliografiche internazionali). Ciò dovrebbe creare una base scientifica da condividere con le Commissioni medico ospedaliere (CMO).”

Per quanto concerne le politiche di gestione e funzionamento del Ministero, nel corso del 2019 sarà assicurato il coordinamento ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa stabiliti in un apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze,  stabiliti in un apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 22-bis comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si avrà cura di orientare i Centri di responsabilità della spesa ad una corretta applicazione della recente normativa contabile per assicurare l'integrazione e la coerenza delle scritture contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale con l’obiettivo di un utilizzo più efficiente delle risorse assegnate all’Amministrazione.

Inoltre, la recente introduzione del cd. “bilancio di genere”, consentirà di valutare il diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Continueranno e saranno implementate le attività già avviate nell’ambito del controllo di gestione, ovvero verrà proposto un miglioramento degli attuali sistemi informativi, l’adozione di nuovi che possano consentire la produzione di report e una corretta, puntuale e massiva estrapolazione dei dati.

Saranno assicurate, altresì, le attività istituzionali di supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, sempre nell'ottica di una maggiore efficacia e efficienza.

Si continuerà a garantire procedure tali da consentire la fluidità dei pagamenti ai fornitori, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente anche attraverso l’implementazione del processo di trattazione della fattura elettronica e di dematerializzazione del fascicolo contabile.

Si continuerà, inoltre, la valutazione e ottimizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la Tutela della Salute.

Tenuto conto della concentrazione delle strutture dirigenziali (in particolare per gli uffici dislocati sul territorio) e della progressiva riduzione delle risorse umane, dovuta al completamento delle operazioni di riassorbimento del personale.

25/11/2018 ; Risposta Lorefice Marialucia del 21/11/2018 riguardo le transazioni

07/11/2018 ; La Voce delle Voci, Sangue Infetto:

Dalle Galere dell'Arknsas fino agli Stabilimenti dei Marcucci Rieti;

5 dicembre 2017 di: Andrea Cinquegrani

“Già nel 1963 negli Stati Uniti si sapeva bene che dalle carceri dell’Arkansas veniva prelevato sangue infetto, poi distribuito in alcuni paesi europei, come Italia e Spagna. Ho filmato l’intervista con il responsabile di una società che si occupava di raccogliere quel sangue. Poi è venuto in Italia, a Rieti, per illustrare il pericolo del sangue infetto, dopo aver ordinato due richiami di materiale a rischio”. E’ il momento base della clamorosa verbalizzazione del regista americano Kelly Duda davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Napoli, giudice monocratico Antonio Palumbo, dove si sta celebrando il processo, cominciato ad aprile 2016, per la strage del sangue infetto che ha provocato negli anni circa 5 mila morti, tutti ancora senza lo straccio di una giustizia. Giornalista d’inchiesta e regista, Duda ha filmato e prodotto nel 2006 uno choccante docufilm intitolato “Fattore Ottavo – Lo scandalo del sangue infetto nelle prigioni dell’Arkansas”. Partiamo da un breve estratto della pellicola, mostrata nel corso dell’udienza, per documentare quel passaggio clou.

LA MISSIONE DEL DOTTOR HENDERSON A RIETI,

Duda intervista il dottor Francis Herderson, il direttore medico e proprietario della HMC, ossia la Health Management Associates, società che si occupava – poi vedremo come – di raccogliere il sangue nelle carceri dell’Arkansas, in particolare qui si parla del penitenziario di Cummings. “Tre clienti venivano approvvigionati con il nostro plasma, in Canada, in Spagna e in Italia – precisa Herderson – Ci siamo recati in Europa con i rappresentanti della Continental Pharma che si occupava di rifornire i produttori esteri”. La missione era finalizzata a spiegare l’operazione di recall, ossia il richiamo di alcuni lotti infetti.“Il programma di recall in Canada è fallito, eravano stati a Toronto”, spiega ancora.

“In Spagna siamo stati a Madrid e in Italia a Rieti. Il periodo? Mi faccia vedere… (poi estrae un taccuino o forse il passaporto per esaminare le date, ndr)… ottobre, novembre 1982”.A questo punto ci sono un anno ben preciso, il 1982, e una località ben identificata, Rieti.Una vera bomba. Perchè a Rieti, in quel periodo, era ubicato il quartier generale di AIMA Plasma Derivati, il più importante impianto di lavorazione degli emoderivati di proprietà del gruppo Marcucci, a capo il patriarca Guelfo, che non è alla sbarra al processo di Napoli solo perchè deceduto a dicembre 2015, mentre vengono processati ex dirigenti e funzionari del gruppo, anche oggi oligopolista in Italia della distribuzione di emoderivati. Uno dei rampolli di casa Marcucci, il senatore Andrea, approdato nel ’91 in Parlamento con la casacca del Pli di Sua Sanità Franco De Lorenzo, è oggi il braccio destro di Matteo Renzi a palazzo Madama, nonché presidente della settima Commissione Istruzione e Beni culturali.

Da ricordare che all’udienza del 2 ottobre aveva testimoniato (potete leggere l’articolo cliccando su uno dei link in basso) un dipendente dell’Aima Plasma di Rieti, Bruno Pagano, che parlò esplicitamente di “segnalazioni postume” a proposito delle sacche infette. Una testimonianza che trova un perfetto riscontro nella ricostruzione firmata e filmata Duda. Ma torniamo alla lunga e articolata testimonianza resa dal regista a stelle e strisce. Di seguito pubblichiamo le principali risposte fornite nell’arco di una verbalizzazione durata oltre 4 ore e animata soprattutto dagli avvocati della parti civili, Stefano Bertone eErmanno Zancla, mentre il pm, Lucio Giugliano, si è limitato a poche, scarne domande.

TUTTO DUDA RISPOSTA PER RISPOSTA 

“Ho testimoniato davanti al Parlamento inglese che ha varato una commissione d’inchiesta sui contagi avvenuti negli anni ’70 e ’80. Ho partecipato ai lavori delle commissioni d’inchiesta costituite in Australia e in Nuova Zelanda. Ho collaborato con alcuni comitati di vittime giapponesi, che hanno ottenuto quattro verdetti favorevoli”. “Il Programma del Sangue varato negli Stati Uniti aveva questa finalità: i detenuti per il loro lavoro non vengono pagati, per cui l’unico modo per fare un po’ di soldi legalmente era quello di donare sangue ricevendo un compenso comunque basso”.

“Nelle carceri dell’Arkansas il fenomeno ha assunto forme particolari. Erano gli stessi detenuti a gestire il programma, c’è stato un dilagare di corruzione, le guardie carcerarie venivano corrotte perchè anche gli infetti potessero donare sangue e quindi fare un po’ di soldi”.“Hanno donato regolarmente sangue omosessuali e drogati”.

“Lo ho saputo dagli attuali detenuti e dai precedenti, da quelli che hanno donato sangue in questo modo e anche da quei detenuti che organizzavano la raccolta”.

“C’erano lughissime file per donare sangue a Cummings, il principale carcere dell’Arkansas”.

“Succedeva anche questo: che molti detenuti maschi aspettavano il pagamento del sangue donato per prostituirsi con altri detenuti, i quali quindi con quel danaro ricevuto potevano pagare le prestazioni. Quindi c’erano detenuti che donavano sangue e altri che si prostituivano”.Quello stesso giro di soldi infernale, quello stesso giro di sangue infernale.

“Mi hanno raccontato che una società europea veniva direttamente al carcere di Cummings per rifornirsi di sangue, saltando quindi i passaggi intermedi. Si chiamava BAYER”. Possibile mai, il colosso tedesco che sta per incorporare il colosso degli Ogm Monsanto? Proseguiamo.

“Per i prelievi non venivano cambiati gli aghi, o meglio li facevano durare fino a che non si spezzavano. Ho visto anche un procedimento per affilarli dopo tanti utilizzi”.

“Mi hanno raccontato di un registro tenuto nascosto, nel quale c’era l’elenco completo dei detenuti che non avrebbero pututo donare, perchè infetti, e invece donavano sangue, perchè corrompevano le guardie carcerarie”.

“In più mi hanno riferito la storia dei 38 lotti richiamati, sono intervenute molte autorità governative, di polizia, la Food and Drug Administration, e anche una commissione costitutuita appositamente nel 1996, la commissione Klever”.

“Le industrie farmaceutiche sapevano bene che c’era una molto più alta percentuale di casi di Epatite B tra i detenuti rispetto ai normali cittadini”.

MA IL SUPER EMATOLOGO TUTTO QUESTO NON LO SA

Eppure non hanno esitato a importare, attraverso la catena CHM e poi Continental Pharma, quei prodotti mortali. Tanto per ingrassare i loro profitti, alla faccia delle migliaia di vittime lasciate sul campo. Uno tsunami, altro che le Torri Gemelle.E quel sangue infetto è arrivato anche in Italia, come abbiamo visto era localizzato a Rieti l’epicentro della raccolta (e poi lavorazione e distribuzione) di casa nostra.

Val la pena di rammentare che il primo teste (voluto dal pm e accettato da difesa e parti civili) al processo partenopeo, l’ematologo Piermannuccio Mannucci, nel corso della prima udienza, ad aprile 2016, ha pronunciato queste precise parole: “I dirigenti delle aziende Marcucci mi dicevano che quel sangue arrivava direttamente dagli Usa, in particolare dai campus degli studenti universitari e dalle massaie americane”. Stop.Il professor Mannucci, autentico giglio candido, era all’oscuro di quei traffici e di quei commerci nelle carceri dell’Arkansas: quando, negli Usa, tutti sapevano, e fin dagli inizi degli anni ’60! Un teste, Mannucci, in palese conflitto d’interesse, visto che è stato consulente di Kedrion – l’odierna corazzata di casa Marcucci – ed ha partecipato a svariati meeting nazionali e internazionali (gettonato) organizzati dalla stessa Kedrion.

Finisce in un parapiglia, l’udienza del 4 dicembre al palazzo di giustizia di Napoli. Perchè al termine dei lavori, secondo la ricostruzione fatta in seguito, Duda si avvicina al pm e, tramite l’interprete, gli dice “che negli Stati Uniti un pm così sarebbe una disgrazia”. Apriti cielo. Il pm chiama polizia e carabinieri, mobilita il palazzo di giustizia ormai semichiuso (sono le 17 passate), vuole che Duda sia identificato per poi procedere ad una sua formale denuncia. Spiega l’interprete che Duda si riferiva al ritardo fatto segnare dal pm, dopo un break dell’udienza, un quarto d’ora circa.

Comunque quisquilie e pinzellacchere, rispetto ad un processo che ormai accusa un ritardo di 23 anni e passa. Quando l’inchiesta cominciò a Trento, quindi l’inizio del processo nel ’99, poi dopo svariate vicissitudini dieci anni fa il passaggio a Napoli dove ha a lungo sonnecchiato e dormito, i fascoli accatastati negli scantinati del centro direzionale, molti persi strada facendo e tempo passando. Quindi, in primavera 2016, il primo vagito. E la sentenza è previsto per marzo. P.S. Rocambolesca – e degna di un nuovo docufilm – la giornata napoletana di mister Duda. Appena arrivato, la sera prima, in piazza Garibaldi viene scippato del suo telefonino. Per timore di altre aggressioni, lui e la compagna si rifugiano in albergo, neanche il tempo di mangiare un boccone. In albergo – il massimo dell’accoglienza – non hanno neanche una bottiglietta di minerale. E il dopo udienza si conclude con un quasi arresto. Pensare che, presentandosi ai giornalisti la mattina della conferenza stampa, Duda aveva esordito con un “I apologize for Trump”,  “Scusatemi per Trump”!

27/10/2018 ; Manifestazione No Va Bologna 23 Settembre 2018;

22/10/2018 ; Azienda ULSS N. 8 Berica Vicenza, Incontro Adempimenti Legge 210/92;

 

01/08/2018 ; Risposta Lorefice

Danneggiati da trasfusione o vaccini. Lorefice (M5S): “Garantiremo i loro diritti”

Così la Presidente della XII Commissione Affari Sociali nel fornire alcuni chiarimenti in relazione alle molte sollecitazioni ricevute."Il totale delle persone che hanno accettato il beneficio dell’equa riparazione e che risultano registrate sono 4.894. Le posizioni liquidate sono 3.548 (4.901 se si considerano gli eredi dei soggetti deceduti). Più di 1.200 sarebbero ad oggi le posizioni ancora da liquidare; ben 99 domande sono risultate inammissibili”. 

01 AGO - “Che l’equa riparazione, proposta dal governo Renzi, verso gli emodanneggiati, emotrasfusi e danneggiati da vaccino non “riparasse” e non fosse equa l’abbiamo ribadito tantissime volte già nella scorsa Legislatura e continueremo a batterci con ogni forza fino a quando non verranno garantiti i diritti delle persone danneggiate”. E’ quanto dichiara in una nota il Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che in seguito ad un incontro con i competenti uffici del ministero della Salute, fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle molte sollecitazioni ricevute.

“Ringrazio innanzitutto la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure per la disponibilità e il prezioso aiuto fornito nel fare chiarezza sullo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione in favore di coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, hanno accettato il beneficio dell’equa riparazione. Nel dettaglio – prosegue Lorefice - i danneggiati che hanno ricevuto la nota informativa ai fini dell’eventuale accettazione del beneficio corredata dalla documentazione da compilare e re-inviare al Ministero sono 6.805. Si arriva a 10.128 se si considerano i soggetti danneggiati deceduti e la cui la nota è stata inviata agli eredi. Mi piace ricordare, a questo proposito, che grazie ad un emendamento a mia prima firma, approvato alla Legge di Bilancio 2018, è stato possibile riconoscere l’equa riparazione anche ai cosiddetti eredi iure proprio".

"Il totale delle persone che hanno accettato il beneficio dell’equa riparazione – aggiunge - e che risultano registrate sono 4.894 (considerando gli eredi, il numero della documentazione di accettazione è di 7.605 documenti). Le posizioni liquidate sono 3.548 (4.901 se si considerano gli eredi dei soggetti deceduti). Più di 1.200 sarebbero ad oggi le posizioni ancora da liquidare, fatto da ricollegare con ogni probabilità alla complessa istruttoria; ben 99 domande sono risultate inammissibili”.

“Per meglio assolvere alle complesse procedure relative all’equa riparazione, - spiega Lorefice - il Ministero della Salute ha potenziato il settore competente di ulteriori unità provenienti da altri ministeri: 6 deputate all’istruttoria e alla liquidazione del beneficio, 1 adibita alla registrazione delle accettazioni in arrivo e all’aggiornamento dei dati informatici, 1 alla risposta telefonica nei giorni di martedì e giovedì”.

“Pur di fronte a difficoltà oggettive, - conclude - questo Governo sta dimostrando di essere in prima linea per migliorare la sanità del Paese, ponendo il massimo impegno nel fornire in tempi certi le risposte da troppo tempo attese dai cittadini”.

17/07/2018 ; INCONTRO CON PRESIDENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE AFFARI SOCIALI.

Ciao Antonio,

ti invio di seguito il commento dell'On. Marialucia Lorefice Presidente della Commissione Affari sociali.

L'incontro  di martedì 17 luglio è stato molto gradevole  oltre che proficuo, infatti abbiamo trovato una buona disponibilità dalla nostra controparte ad affrontare i temi proposti che sono quelli della lettera inviata il 28/4/2018.

Oltre a questi aspetti è stata affrontata una tematica del tutto nuova e che non ha a che vedere solo con i danneggiati da interventi sanitari .

Si è cercato di valutare come la persona comune possa scegliere un medico in base alle reali esperienze del medico stesso e non solo su sentito dire o sul passa parola, bensì con una scelta ragionata e supportata da fatti.  La cosa ha suscitato interesse come la prima parte  dell'incontro per cui si è stabilito di incontrarsi nuovamente a settembre.

Giovanni Forina.

"Stamattina ho incontrato una rappresentanza di #A.NA.D.MA onlus, (associazione nata a difesa malati). 

Abbiamo avuto modo di confrontarci sulle problematiche relative agli indennizzi per gli #emotrasfusi  e per coloro che sono stati danneggiati da contagio a seguito di vaccinazioni obbligatorie.  
Tali questioni sono state oggetto di particolare attenzione già nella scorsa legislatura da parte del #M5S.

Tuttavia, sono ancora tanti gli interrogativi ai quali occorre dare una risposta, per esempio se le procedure di equa riparazione riusciranno a concludersi entro dicembre 2018.

Sono tante anche le proposte, per esempio sulle modalità di erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92.

Il mio impegno su questi temi, pertanto, non verrà meno." 

28/04/2018 ; Richieste al Govrno Legge 201/92;

07/04/2018 ; CAMPAGNA 5 %° ANNO 2018, IL CODICE FISCALE é 90010130293

NON RICORDARTI DI NOI SOLO NELLE DIFFICOLTA', GRAZIE.

 

24/02/2018 ; INPS, linee guida valutative per le emoglobinopatie;

25/01/2018 ; Dal Ministero Salute, Proroghe di termini previsti da norme di Legge;

16/01/2018 ; Lettera al Ministro Lorenzin ;

MINISTERO della SALUTE

Al Ministro della Salute pro tempore

On.le Beatrice LORENZIN

Lungotevere Ripa 1

Ripa 00153 ROMA

Oggetto: comunicazione
Egregio Sig.ra Ministro,

la presente per comunicarle il nostro pensiero, in qualità di Associazione Anadma
e mio personale Antonio Bogoni, sul suo operato .

Lei e la sua longa manus, l’avv. Viggiano avete operato in questi anni, disattendendo nella maniera più becera i dettami dell’art. 27 bis, peraltro di sua emanazione e le leggi precedenti.

Non solo questa legge è stata disattesa nella sostanza ma ancor più nella forma .
L’ Art. 27 bis prevedeva due cose :

A) La corresponsione del risarcimento ai danneggiati che possedevano i titoli per
riscuoterlo;

B) la corresponsione dell’equa riparazione ai danneggiati .

Tutto entro il 31/12/2017.

Nel caso del RISARCIMENTO l’avv. Viggiano per tre anni ha inventato tutti gli escamotage possibili per rallentare l’escussione del diritto dei danneggiati, raccontando una serie di problemi inesistenti o creati ad arte per rallentare o addirittura annullare il diritto al risarcimento, tanto che più d’uno, pur avendo una pratica impeccabile, ha dovuto rinunciare, obtorto collo, ed accettare l’importo notevolmente inferiore dell’equa riparazione.

Il tutto con un rapporto di uno a quattro e quindi con ingenti danni, ossia €100.000 contro €400.000, robetta. GRAZIE

Nel caso dell’ EQUA RIPARAZIONE la conclusione dei pagamenti viene rimandata magistralmente al termine del 2018, anno in cui i dipendenti del Ministero della Salute, siamo certi, si ammazzeranno di lavoro per portare a compimento questo apocalittico lavoro, così come hanno fatto negli anni testè trascorsi.

Basta guardare le risibili valutazioni delle prestazioni da voi pubblicate in cui sembrerebbe che questi poverini si siano ammazzati di lavoro, ma le pratiche sono ancora li.

Per quanto attiene la forma la situazione è molto più grave: avete trattato a pesci in faccia e deriso persone che avevano un solo difetto essere stati INFETTATI DA UNO STATO CIALTRONE IRRESPONSABILE E PRESSAPOCHISTA .

Tutte queste persone sono state maltrattate, derise, subornate, dal vostro comportamento, gli è stata sottratta la salute, la pace familiare, la DIGNITÀ e in molti casi anche LA VITA e non contenti di ciò perseverate nel vostro comportamento iniquo.

Parlo a nome di tutte quelle persone bistrattate nei ricoveri e tutti quei morti vittime di questa Sanità disattenta, incompetente, malata e cialtrona.

Parlo per il vergognoso trattamento riservato a chi ne abbisogna, ad anziani e disabili, che non ha uguali; è risibile che per vivere devi solo pagare.

Parlo per tutti i costi che queste persone hanno dovuto sostenere per difendersi da uno stato infingardo e cialtrone.

Noi grati delle sue premure faremo il possibile perché sia noto a tutti come i malati vengono trattati con disattenzione, superficialità e spesso con insofferenza ed incompetenza nelle strutture sanitarie e poi una volta ammalati, proprio a causa della Sanità pubblica, vengono trattati come accattoni molesti .

Lei in tutti questi anni da Ministro si è sempre nascosta, non ha mai voluto riceverci e parlare con noi dei diversi problemi, specialmente sui vaccini, comunque noi non ci arrendiamo, continueremo a lottare anche e specialmente contro chi ci vede solo come il fumo negli occhi, come una rogna.

A lei le problematiche dei risarcimenti non sono mai piaciute ma ora finalmente tocca a noi la parola, la ringrazieremo caldamente il 4 Marzo .

Con cordialità Il Presidente Ass. ANADMA Onlus ANTONIO BOGONI

Porto Viro li 15 /1/2018

06/12/2017 ; Prorogato al 31 dicembre 2018 il termine previsto per saldo equa riparazione dall’art. 27 bis L. 114/14, originariamente fissato al 31 dicembre 2017 ;

Emendamento approvato in via definitiva al ddl bilancio 2018 (art. 101 bis) ;

Nelle materie di interesse del Ministero della Salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a all'articolo 27-bis, comma l, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018". Di seguito trascrivo il testo originario dell'art. 27 bis limitatamente alle parti variate:

(( Art. 27-bis.

Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva , nonchè ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 .... La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, ....

3. La procedura transattiva di cui all'art. 2 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della Salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012. ...))

02/12/2017 ; Convegno a Vicenza Legge 210/92 16 Dicembre ore 10:00 ;

02/12/2017 ; PER I NON ASCRIVIBILI arriva l'equa riparazione ;

Viene riconosciuta l’equa riparazione prevista dall’art. 27 bis L. 114/14 anche a coloro che hanno ottenuto l’ascrizione ad una categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, dopo il termine del gennaio 2010.
Siamo lieti di comunicare che a seguito di nostri ricorsi che hanno portato ad una interrogazione all’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero riconosce l’equa riparazione prevista dall’art. 27 bis L. 114/14 a tutti i danneggiati che hanno ottenuto la categoria di ascrizione tabellare in data successiva al 19 gennaio 2010 con efficacia retroattiva alla data di presentazione della domanda. Ciò significa che anche il danneggiato che abbia presentato domanda di indennizzo ex L. 210/92, di aggravamento oppure ricorso avverso il diniego della CMO in data anteriore al 19 gennaio 2010, ma che abbia ottenuto successivamente il riconoscimento dell’indennizzo con l’ascrizione ad una categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, a seguito di provvedimento amministrativo oppure giudiziario (sentenza passata in giudicato), può beneficiare dell’equa riparazione prevista dall’art. 27 bis l. 114/2014.

02/12/2017 ; Procedura di ultimazione Tranzazioni, Art. 27 bis.;

Se entro il Santo Natale il Ministero non paga si invitano i Danneggiati a spedire prima di fine anno 2017 questo testo per R/R come diffida al Ministero della Salute.

18/08/2017 ; Vaccini, manifestazione a Venezia .... ;

CORVELVA ed i Genitori Veneti vi invitano a partecipare alla manifestazione del 16 Settembre che si terrà a Venezia. Il ritrovo è in Piazzale Santa Lucia (adiacente alla Stazione dei treni) dalle ore 16.30.

Per informazioni scrivete a 16settembre@corvelva.it o visitate la pagina facebook/corvelva.

Questa manifestazione conclude un’estate di proteste che ha visto decine di migliaia di genitori scendere in piazza mossi da un determinato dissenso verso questo decreto legge ritenuto incostituzionale anche dalla nostra Regione Veneto.

Le bugie del ministro Lorenzin sono così palesi da aver risvegliato il popolo. Non è più questione di vaccinazioni sì o vaccinazioni no, il Veneto per 10 anni ha mantenuto coperture vaccinali al di sopra del 90% mediante l’informazione e la libertà di scelta. Noi diciamo NO a qualsiasi legge discriminatoria!

 

16/08/2017 ; Cronaca / Vittorio Veneto ;

In Veneto nuove cure dentarie gratuite, Zaia:

"Segno di civiltà per bambini, malati, poveri e anziani"

 

Saranno destinati 8 milioni di euro l'anno e si partirà l'1/1/2018.L'assessore regionale Luca Coletto:

"La Regione dice ancora una volta che la salute, in Veneto è davvero universale"

Redazione 16 agosto 2017

In Veneto nuove cure dentarie gratuite, Zaia: "Segno di civiltà per bambini, malati, poveri e anziani"
VITTORIO VENETO La Giunta regionale, nella sua seduta di mercoledì su proposta dell’Assessore alla sanità, ha ampliato in maniera significativa la fascia di cittadini veneti che potranno ricevere assistenza odontoiatrica gratuita o un consistente contributo per la realizzazione di protesi dentarie, destinando allo scopo 8 milioni di euro, reperiti all’interno del budget destinato all’attività specialistica ambulatoriale. L’operazione, che recepisce con estrema rapidità una delle più importanti previsioni inserite     nei nuovi Livella Essenziali di Assistenza – LEA – scatterà dal primo gennaio 2018 e si rifarà al tariffario approvato allo scopo dal Ministero della Salute.“

In Veneto nuove cure dentarie gratuite, Zaia: "Segno di civiltà per bambini, malati, poveri e anziani"
„“Con questa decisione – ha commentato il Presidente della Regione Luca Zaia presentando il provvedimento nel corso del punto stampa seguito alla seduta di Giunta – diamo una risposta di civiltà a tanti nostri concittadini che a causa della crisi hanno deciso di tagliare prima di tutto le spese del dentista, teniamo fede a un impegno preso in campagna elettorale in tempi non sospetti, né troppo vicino né troppo lontano dal voto, ma realizziamo anche una vera e propria azione di prevenzione per la salute, perché i problemi dentari non risolti comportano, a cascata, l’insorgere di tante altre patologie, a cominciare da quelle digestive, per arrivare  all’insufficiente apporto di nutrimenti indispensabili perché difficili da masticare. Significativa è anche la scelta di non limitarci alle ‘solite’ fasce di reddito, ma di rivolgerci anche all’età evolutiva (zero-quattordici anni), agli anziani e ai portatori di molte gravi malattie. Reperire le risorse non era semplice in una fase storica di contrazione costante dei finanziamenti nazionali – ha aggiunto il Governatore – ma mantenere un impegno preso con i veneti era assolutamente prioritario. Esserci riusciti è motivo di particolare soddisfazione”.“

In Veneto nuove cure dentarie gratuite, Zaia: "Segno di civiltà per bambini, malati, poveri e anziani"
„“Secondo le nostre previsioni – ha specificato il Presidente – per erogare tutte queste nuove cure dovrebbero essere sufficienti le strutture pubbliche. Da qui al primo gennaio faremo comunque approfondite verifiche e, se si rendesse necessario, procederemo anche a delle forme di convenzionamento esterno”. La delibera di mercoledì si rivolge a tre categorie di persone: i ragazzi nell’età evolutiva da zero a quattordici anni, le persone in condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria, quelle affette da patologie odontoiatriche che necessitano di un trattamento immediato con accesso diretto. Nella vulnerabilità sanitaria – e quindi nella fascia esente – rientrano, a esempio, i trapiantati e i pazienti in attesa di trapianto, tutti i malati oncologici, le persone affette da dipendenze di vario tipo e da virus HIV, le persone nate con gravi deficit, i portatori di malattie rare e i malati di psicosi gravi.“

In Veneto nuove cure dentarie gratuite, Zaia: "Segno di civiltà per bambini, malati, poveri e anziani"
„Sono considerati invece socialmente vulnerabili, e quindi esenti e assistibili con la nuova delibera, gli invalidi civili al 100%, gli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con invalidità superiore all80%, i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni, i disabili gravi in generale, i disoccupati con famigliari a carico con reddito lordo non superiore a 8. 263,31 euro, aumentati a 11.362,05 euro in caso di coniugi legalmente ed effettivamente separati più altri 516, 46 euro in caso ci sia un figlio a carico, i fruitori di pensione sociale ultrasessantacinquenni con famigliari a carico, gli ultrasessantenni con pensione minima. Duecento euro per la protesi dentaria superiore e altri 200 per quella inferiore, ripetibili ogni quattro anni, saranno erogati infine per le persone con più di 64 anni che abbiano un reddito del nucleo famigliare non superiore a 36.151, 98 euro lordi annui.“

In Veneto nuove cure dentarie gratuite, Zaia: "Segno di civiltà per bambini, malati, poveri e anziani"
„“La buona sanità non consiste solo nelle pur fondamentali tecnologie e professionalità, ma deve avere in sé anche una parte di attenzione sociali verso i meno fortunati, che hanno bisogno di risposte a esigenze anche apparentemente semplici, che però possono diventare insormontabili nelle condizioni di malattia o povertà. Con questa decisione offriamo ai nostri cittadini la sintesi di queste due caratteristiche”. Lo dice l’Assessore alla sanità della Regione Veneto Luca Coletto. “Tutti gli indicatori socioeconomici – aggiunge l’Assessore – indicano che la fascia di persone in condizioni di bisogno si è notevolmente ampliata, e oggi a questi nostri concittadini la Regione dice ancora una volta che la salute, in Veneto è davvero universale e che si fa tutto il possibile perché nessuno rimanga indietro e tutti ,a proprio tutti, possano avere le cure di cui hanno bisogno”. “Non va dimenticato – conclude l’Assessore – che, nel caso delle cure dentarie, siamo di fronte a una ampia fascia di persone che vi ha rinunciato dovendo tagliare il tagliabile dalle spese famigliari a causa della crisi”.“

10/05/2017 ; CAMPAGNA 5 %° ANNO 2017, IL CODICE FISCALE é 90010130293

NON RICORDARTI DI NOI SOLO NELLE DIFFICOLTA', GRAZIE.

 

15/09/2016 ; Da Mi Manda Rai 3 : Vincono la causa ma il Ministero non Paga. Clicca su VIDEO.....

05/08/2016 ; ULTIME DAL MINISTERO, settima categoria:

Procedura per ristorare i soggetti danneggiatida trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie di cui all'art. 27-bis del decreto -legge 24 giugno, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 20.

Per doverosa informazione, si comunica che ha avuto inizio l'invio delle informative concernenti la procedura indicata in oggetto con riferimento ai danneggiati appartenenti alla VII categoria.

Si coglie l'occasione per evidenziare nuovamente che il riconoscimento dell'equa riparazione a coloro che hanno presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda di adesione alla procedura transattiva di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a titolo di equa riparazione, una somma di € 100.000 in un'unica soluzione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie, èsubordinata alla verifica - in sede istruttoria - dei requisiti individuali dall'art. 2, lettera a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009, n. 132 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti) nonchè della ricevibilità della predetta istanza.

Cordiali saluti

Giuseppe Viggiano

27/07/2016 ; Lettere settima categoria :

Giunge notizia dal Ministero che oggi 27 luglio è iniziata la spedizione delle lettere riguardanti la settima categoria "prescritti".

02/04/2016 ; ANADMA, la nostra storia, e forse ci sei anche TU.....

VIDEO MUSICALE

02/04/2016 ; CAMPAGNA 5 %° ANNO 2016, IL CODICE FISCALE é 90010130293

 

 

23/02/2016 ; Dal TG5 - Muore di epatite a causa di una trasfusione di sangue infetto.... La moglie attende giustizia da 16 anni. Clicca su VIDEO.....

10/02/2016 ; Ritardo indennizzi, il Ministero Salute risponde...

Resoconto al 10 febbraio 2016 ; Relazione gestione indennizzi, risarcimenti e ristori a danneggiati da emotrasfusi e vaccinazioni anno 2015....

05/02/2016 ; La Presidenza della Repubblica risponde sui ritardi indennizzi e risarcimenti.

14/01/2016 ; Da TGCOM24, Sentenza Corte Europea Strasburgo sui risarcimenti...... Sangue infetto, clicca su VIDEO.....

 

Dai il meglio di te...

L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici
NON IMPORTA, FA' IL BENE
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici
NON IMPORTA, REALIZZALI
Il bene che fai verrà domani dimenticato
NON IMPORTA, FA' IL BENE
L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile
NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo
NON IMPORTA, COSTRUISCI
Se aiuti la gente, se ne risentirà
NON IMPORTA, AIUTALA
Da' al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci
NON IMPORTA, DA' IL MEGLIO DI TE


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