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UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
IN FAVORE DELLA RIVALUTAZIONE
DELL'INDENNIZZO PER LA LEGGE 210/92

Riferisce che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, respingendo un ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso ad una sentenza della Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 15894/2005 depositata in Cancelleria il 28/07/2005, ha enunciato l'importante principio per cui l'assegno bimestrale corrisposto ai danneggiati deve -ed avrebbe dovuto passare – essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT non soltanto avuto riguardo all'indennizzo in senso stretto, ma anche in riferimento alla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale.
Si tratta di una sentenza storica, di notevolissima importanza, la prima nel suo genere che interpreta in modo "costituzionalmente orientato" quanto stabilito dalla legge 210/92 in modo forse un poco equivoco e risolve, si spera de initivamente, un contrasto tra i vari giudici di primo e secondo grado.
In pratica sta a significare che le tabelle ministeriali in vigore dal 1992, applicate finora, erano e sono errate nell'aver continuato ad adeguare annualmente soltanto la voce "indennizzo", sottraendo al meccanismo rivalutativo la parte più corposa, rappresentata dalla "somma corrispondente all'indennità integrativa speciale".
La Corte di Cassazione ha affermato che "non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale-atteso peraltro che quest'ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell'amministrazione ricorrente,non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l'indennità di contingenza in generale la stessa indennità integrativa speciale...". e ancora: "l'indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella rivalutativa secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art. 2 primo comma- della legge210/19992".
Nel rigettare il ricorso, i giudici della Cassazione hanno osservato che quanto sostenuto dal Ministero "non è in linea con un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, giacché la misura dell'indennizzo: se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio della salute (in questo senso la Corte Costituzionale sentenze n. 307 del 1990 e sentenza n. 118 del 1996), tanto più che nel caso di specie gli aumenti ISTAT dal 1995 al 2000 dell'indennizzo (al netto della voce indennità integrativa speciale,come risultante dalle tabelle ministeriali) sono modesti e l'indennità integrativa speciale è rimasta ferma a lire 1.991.765 ( euro 1028,66) nel Periodo in questione".
In termini economici, considerato che la somma corrispondente all'indennità integrativa specialeè uguale per tutte le otto categorie della tabella di riferimento, le maggiori somme percepibili per effetto della rivalutazione annua ISTAT correttamente applicata porterebbero chi ad esempio avesse presentato domanda nel 1995 ad avere diritto a percepire, complessivamente, oltre tremila euro in più, oltre naturalmente a vedersi "arricchito", per il futuro, l'assegno bimestrale di oltre cento euro.
Nel suo comunicato l'avvocato Lazzarini dell'Associazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi, dichiara di ritenere opportuno attivarsi per ottenere l'adeguamento, che però, in assenza di una norma di legge più chiara che recepisca la nuova sentenza, fa dubitare
fortemente che venga erogato spontaneamente dal Ministero della Salute e/o dagli altri soggetti tenuti al pagamento del beneficio.

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